Scudo ter. Intermediari pressati su natura e scopo della dichiarazione

Pubblicato il 12 ottobre 2009 Una nota interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che la presentazione - ad opera del contribuente che intenda aderire allo scudo fiscale ter ora varato - della dichiarazione riservata, non costituisce di per sé elemento sufficiente (ai sensi dell’articolo 17 del vecchio decreto sullo scudo fiscale) per provare la sussistenza di un reato presupposto del riciclaggio. Istituti bancari e postali, Società di intermediazione mobiliare (Sim), Società di gestione del risparmio (Sgr), società fiduciarie, imprese o banche di investimento estere con stabili organizzazioni nel nostro territorio – gli intermediari, cioè, presso cui presentare la dichiarazione riservata – sono tenuti ad identificare la clientela che intende far emergere le attività detenute illegalmente all’estero chiedendo informazioni su scopo e natura del rapporto e dati sull’effettivo titolare, non limitandosi a raccogliere i dati anagrafici del cliente.
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