Se c’è obbligo di custodia, risarciti i danni all’inquilino

Pubblicato il 28 luglio 2011 Sebbene con la locazione vengono trasferiti al conduttore l’uso e il godimento e dell’unità immobiliare e delle parti comuni, rimangono in capo al locatore-proprietario i poteri inerenti il controllo, la vigilanza e la custodia e che quindi è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell’edificio e degli impianti.

Pertanto nel caso studiato, in cui l’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare ha subito gravi lesioni per essere caduto dalle scale per mancanza dell’interruttore della luce nei pressi del portone, sussiste la responsabilità ex art. 2051, codice civile a causa del rapporto di custodia dell’ente proprietario del fabbricato.

Con sentenza 27 luglio 2011 n. 16422 la Corte di cassazione ha giudicato erronea la pronuncia dei giudici di appello che non ha provveduto ad accertare se fosse presente tale rapporto fra la cosa e chi ha l’effettivo potere su di essa, basandosi solo sul fatto che l’inquilino non avesse informato la proprietà della mancanza dell’interruttore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy