Sequestro e fumus di reato relativo a illeciti tributari

Pubblicato il 28 giugno 2013 Con la sentenza n. 28151 del 27 giugno 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale del riesame di Roma aveva annullato il provvedimento di perquisizione e sequestro preventivo che era stato emesso nell'ambito di un'indagine per emissione di fatture per operazioni inesistenti; i giudici romani avevano, in particolare, ritenuto che il provvedimento cautelare non fosse legittimo in quanto si limitava a rinviare alla comunicazione della polizia giudiziaria senza che fosse indicata né la condotta contestata e né le relative finalità probatorie.

Gli Ermellini, per contro, hanno accolto le doglianze avanzate in sede di legittimità dalla Procura di Tivoli e affermato che, in presenza di ''fumus'' di reato relativo ad illeciti tributari, “la ricerca di documenti ed elementi probatori risponde alla duplice finalità di verificare la storicità dei fatti rilevanti e di accertare l'esistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati, ivi comprese le condizioni di procedibilità e punibilità”.

Secondo la Suprema corte, ossia, non si può pretendere che nella fase di primo accertamento possa provvedersi a ricerche e sequestro di documentazione solo quando si sia già in possesso di elementi che dimostrino il superamento della soglia di punibilità, superamento che – conclude la Corte - “costituisce materia di accertamento e che sarà verificato alla luce della documentazione acquisita e dell'esame delle altre fonti di prova”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: avvocati, ricalcolo pensione su contributi effettivi

09/09/2025

Corte UE: l'avvocato associato è indipendente, sì al ricorso

09/09/2025

Settore moda: domande di integrazione salariale entro il 12 settembre

09/09/2025

MASE, incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici 2025

09/09/2025

Cessione di immobile strumentale e detrazione IVA: quando è possibile

09/09/2025

Contributi e rimborsi per adozioni internazionali: regole

09/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy