Sequestro probatorio annullato. Opera il divieto di restituzione?

Pubblicato il 07 ottobre 2019

Le Sezioni Unite penali di Cassazione si sono pronunciate in tema di divieto di restituzione dei beni in caso di annullamento del sequestro probatorio.

Al Massimo Collegio di legittimità era stato chiesto di chiarire se il divieto di restituzione di cui all’articolo 324, comma 7 del Codice di procedura penale - ai sensi del quale la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del Codice penale, ossia sui beni oggetto di confisca obbligatoria - operasse, oltre che in caso di revoca del sequestro preventivo, anche in ipotesi di annullamento del decreto di sequestro probatorio.

Altro dubbio da chiarire era se il citato divieto potesse riguardare, oltre che le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma c.p., anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali.

SU: divieto di restituzione nei casi di confisca obbligatoria

Con sentenza n. 40847 del 4 ottobre 2019, le SS. UU. hanno risposto ai quesiti formulando precisi principi di diritto.

In primo luogo, hanno riconosciuto che il divieto di restituzione di cui all’articolo 324, comma 7, c.p.p. opera anche in caso di annullamento del sequestro probatorio.

Il divieto non vale per beni soggetti a confisca da previsioni speciali

A seguire, hanno precisato che tale divieto riguarda sì le cose soggette a confisca obbligatoria ex articolo 240, secondo comma, c.p. “ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali.

Questo, con l’eccezione, però, del caso in cui tali previsioni richiamino l’articolo 240 citato o, comunque, si riferiscano “al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.

In proposito, gli Ermellini hanno ritenuto che fosse insuperabile, sul piano letterale, il riferimento alle sole confische di cui all’articolo 240, secondo comma c.p., aventi ad oggetto, nella formulazione originaria della norma, le cose intrinsicamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall’esito del giudizio di merito.

E’ stato condiviso, così, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nella parte in cui consente di ritenere comprese nel divieto di restituzione anche quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino cose intrinsicamente pericolose “perché tali cose rientrerebbero comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 240, secondo comma cod. pen., se non fossero contemplate da leggi speciali”.

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