Con verbale di accordo 23 luglio 2025 Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse sanità, Cse Fulscam, Confelp hanno rinnovato il Ccnl per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste, per il triennio 2023-2025. Le modifiche introdotte dall'accordo hanno efficacia dal 1° agosto 2025 (Vai al testo dell'accordo).
Le Parti hanno definito l'incremento dei minimi tabellari e i nuovi consenguenti importi mensili da agosto 2025, consultabili nella "Banca dati".
A copertura del periodo dal 1° gennaio 2023 alla sottoscrizione del Ccnl, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del Ccnl e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 luglio 2025 è corrisposto un importo, a titolo di una tantum, pari ad € 300,00.
L’una tantum sarà corrisposta tenuto conto dei seguenti criteri e scaglioni:
Tali importi, non utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del t.f.r., saranno erogati in 3 tranche mensili con le mensilità dei mesi di settembre 2025, ottobre 2025 e novembre 2025.
Durante il periodo di interdizione obbligatoria, le relative indennità saranno distribuite tra il datore di lavoro e l’Inps, sino al raggiungimento del 100% della retribuzione, entro il limite massimo di 5 mesi.
I permessi per il diritto allo studio sono fissati complessivamente in 190 ore annue individuali.
Gli oneri retributivi posti a carico del datore di lavoro per la formazione continua sono elevati sino ad un massimo di 40 ore annuali pro capite.
Trattamento economico
Al lavoratore sarà corrisposta un’indennità pari al:
a) 100% della retribuzione giornaliera, con riferimento al periodo di carenza dei primi 4 eventi morbosi di ciascun anno solare;
b) 100% della retribuzione giornaliera, con riferimento al periodo di carenza di tutti gli eventi morbosi intervenuti nel corso dell’anno solare, in ipotesi di ricovero ospedaliero comprensivo dei seguenti giorni di prognosi; day - hospital; patologie gravi e continuative che comportino terapie salva - vita.
Il datore di lavoro corrisponderà altresì al dipendente:
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’Inps sarà riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario, ad eccezione del verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera b).
Nessuna indennità per carenza o integrazione sarà riconosciuta nelle ipotesi in cui:
Periodo di comporto
Al lavoratore è garantita la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso.
Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore ove lo stesso abbia cumulato una pluralità di assenze, frazionate ed intermittenti ed ove il numero di giorni di malattia risulti superiore a 180 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso.
Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze correlate alle seguenti ipotesi:
Le disposizioni suesposte non trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di comporto si realizzi per effetto di aspettativa non retribuita per malattia, purché richiesta dal lavoratore prima della scadenza dei termini suindicati.
Nei casi di assenza per infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore:
Il servizio di pronta disponibilità deve essere regolamentato da accordi regionali o, in assenza, da accordi aziendali.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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