Sezioni Unite: sanatoria piena per l'atto proposto con citazione al posto del ricorso

Pubblicato il 13 gennaio 2022

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 758 del 12 gennaio 2022, hanno fornito precisazioni in ordine alla corretta instaurazione della causa nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D. Lgs. 150/2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge.

Procedimenti semplificati. Sanatoria atto introduttivo erroneo nella forma

Nel caso specificamente esaminato, si trattava di un procedimento in opposizione a cartella di pagamento, introdotto con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, anziché con ricorso.

Nel quesito formulato dalla Sezione rimettente, Terza sezione civile, era stato chiesto se fosse necessario o meno, ai fini della salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda avanzata con rito diverso da quello prescritto, di un provvedimento di mutamento del rito ex art- 4, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2011, da parte del giudice di prima istanza, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Occorreva chiarire, ossia, se e in che senso fosse possibile un consolidamento del rito difforme da quello legale, nel caso in cui l'atto introduttivo erroneo fosse tempestivo secondo il modello legale difforme concretamente seguito ma intempestivo secondo il modello legale che avrebbe dovuto essere seguito.

Da precisare anche quali fossero le conseguenze della mancata o tardiva pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito, vale a dire se la tempestività della pronuncia fosse requisito indefettibile per fare salvi gli effetti già prodotti dall'atto iniziale, ossia se, ai fini della salvezza degli effetti, fosse necessario che il giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, disponesse il mutamento del rito.

Citazione invece del ricorso? Sezioni Unite: ok se la notifica è tempestiva

Secondo la soluzione delle SS. UU., nella predetta ipotesi in cui l’atto introduttivo venga proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento è da ritenere correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.

Si tratta di una sanatoria piena, che si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ordinanza che opera solo “pro futuro”, vale a dire ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, "dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy