Sicurezza: requisiti di legge per la bilateralità di supporto ai datori

Pubblicato il 03 agosto 2011 Con la circolare 20 del 29 luglio 2011, il ministero del Lavoro offre chiarimenti in merito all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro con il supporto degli stessi.

 Funzioni e compiti degli enti bilaterali sono indicati nell’articolo 51 del Dlgs 81/2008.

Sono legittimati a collaborare con il datore all’attività formativa gli enti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento”. Si ricorda che devono altresì sussistere i requisiti ex articolo 37, comma 12, del Dlgs citato. Dunque, l'organismo:

- deve operare nel settore di riferimento;

- deve essere presente in quel territorio e non in diverso contesto geografico.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy