Con la sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025 (Terza Sezione Civile), la Corte di Cassazione ha chiarito un punto di diritto di particolare rilievo in materia di responsabilità dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone.
Il giudice di legittimità ha stabilito che, in presenza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo emesso in via solidale e incondizionata nei confronti della società e dei soci, non opera il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall’art. 2304 del Codice Civile.
Il decreto ingiuntivo e l’opposizione dei soci
Una società in nome collettivo aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per oltre 70.000 euro relativo a forniture commerciali non pagate.
La società aveva proposto opposizione, mentre i soci non avevano impugnato il decreto, che era così divenuto esecutivo anche nei loro confronti.
Successivamente, il creditore aveva notificato un atto di precetto direttamente ai soci illimitatamente responsabili, i quali avevano presentato opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo la necessità di escutere prima il patrimonio sociale.
Le decisioni di merito
Il Tribunale di Castrovillari e la Corte d’Appello di Catanzaro avevano accolto l’opposizione, riconoscendo il diritto dei soci al beneficio della preventiva escussione.
La Cassazione ha ritenuto errata la decisione dei giudici territoriali.
Una volta che il decreto ingiuntivo diventa irrevocabile anche nei confronti dei soci, esso costituisce titolo esecutivo giudiziale autonomo, che legittima l’azione diretta del creditore contro i soci stessi.
Il principio di diritto
La Corte di cassazione, sulla questione, ha affermato il seguente principio di diritto:
“In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi.Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima".
Pertanto, l’obbligazione dei soci diviene diretta e personale, e il creditore può procedere immediatamente all’esecuzione forzata nei loro confronti.
La sentenza n. 27367/2025 rafforza la posizione del creditore, consentendo di agire senza dimostrare l’escussione preventiva della società, qualora il titolo sia definitivo e solidale.
La decisione, inoltre, impone maggiore attenzione alla fase monitoria: la mancata opposizione a un decreto ingiuntivo può comportare la formazione di un titolo esecutivo personale e immediatamente azionabile.
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