La sospensione dell’attività in Edilizia: obbligo di visita medica

Pubblicato il 18 novembre 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015, facendo seguito alla circolare n. 26/2015, ha sottolineato che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale solo nel settore dell’edilizia.

Quindi, nel caso di specie, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, per la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, ai fini della revoca del provvedimento è necessaria l’effettuazione delle visita medica relativa alla sorveglianza sanitaria.

Per quanto concerne, invece, gli obblighi di formazione ed informazione, alla luce dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il provvedimento potrà essere revocato qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Infatti, nel citato accordo è specificato che "il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalle assunzioni”.

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