Sospeso l’iscritto che non comunica la Pec all’Ordine

Pubblicato il 01 settembre 2020

Il Cndcec, con informativa n. 98 del 31 agosto 2020, ricorda che il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) prevede la sospensione del professionista che non comunica la propria Pec - “domicilio digitale” - all’Ordine di appartenenza, obbligo ex art. 16 del decreto-legge 185/2008.

La comunicazione, si legge nell’informativa, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi Pec, ossia alla pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e alla trasmissione dei dati al registro INI-PEC.

Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti citati costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.

Le tappe fino alla sanzione per gli iscritti che non hanno comunicato:

  1. gli Ordini territoriali dei commercialisti inviano all’interessato apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa;
  2. in caso di non ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
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