Sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di straordinario se legate alla migliore efficienza aziendale

Pubblicato il 03 agosto 2010

Nella nota protocollo 109657 del 30 luglio scorso, l’agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di Confindustria, circa la corretta interpretazione del comma 1, lettera c) dell’articolo 2 del decreto legge n. 93/2008, che ha istituito l’imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle imposte addizionali e comunali (“Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro”).

L’Agenzia si è espressa, a tal proposito, confermando lo spirito della norma che è quello di favorire le erogazioni nei confronti dei lavoratori, purchè pertinenti a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Dunque, anche le somme erogate a titolo di straordinario e non solo le maggiorazioni per lavoro notturno, se collegate a incrementi di produttività, efficienza e rendimento, possono godere del regime fiscale agevolato e fruire della detassazione. Cioè, l’agevolazione può riguardare anche la componente base su cui vengono calcolate le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario se collegate a incrementi di rendimento ed efficienza finalizzati alla migliore organizzazione aziendale.

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