Spese processuali. Condanna non in solido per avvocato e cliente

Pubblicato il 31 ottobre 2018

L’avvocato, nell’ambito delle spese processuali, non può essere condannato in solido con il cliente in assenza di una comunanza di interessi o di atteggiamenti difensivi convergenti.

Quando può esservi condanna in solido dei soccombenti?

Così la Corte di cassazione, con sentenza n. 27476 del 30 ottobre 2018, dopo aver ricordato che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi.

Una comunanza che – hanno spiegato i giudici della Terza sezione civile - può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Esclusa per posizioni e pretese diverse

Tuttavia, è da ritenere non caratterizzata “da fatti costitutivi comuni o da identità di questioni dibattute o da atteggiamenti difensivi convergenti diretti a contrastare la pretesa avversaria rispetto all'oggetto”, la posizione del cliente e dell’avvocato quando questi siano stati rispettivamente condannati, il primo, nel merito e, il secondo, alla restituzione delle spese di lite indebitamente percepite, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata.

Ciascuna parte, nel contesto esaminato, è tenuta a rispondere delle spese per posizioni e pretese diverse:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy