Spettacolo: più tempo per le domande di indennità di discontinuità 2025

Pubblicato il 16 gennaio 2025

Con il messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025, l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla presentazione delle domande di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, previsto dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

Tale servizio, riaperto come comunicato nel messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, resterà attivo fino al 30 aprile 2025.

Si ricorda che nel richiamato messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025 l'Istituto previdenziale ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024 a decorrere dal 15 gennaio 2025.

Nello stesso messaggio l'INPS ha reso noto che il servizio sarebbe stato disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

Indennità di discontinuità 2025: modifiche della legge di Bilancio 2025

Le modifiche normative recentemente introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, nota come legge di Bilancio 2025, influiscono su diversi aspetti dell'indennità.

L'articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025 ha apportato modifiche significative agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 175/2023 e ha abrogato l'articolo 5 dello stesso decreto.

Di seguito si riportano nel dettaglio le variazioni normative:

  1. Requisito reddituale

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023, è stato modificato. Per accedere all'indennità, il lavoratore deve ora dimostrare di possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda. Questo rappresenta un aumento rispetto al limite originario di 25.000 euro.

  1. Requisito contributivo

La lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 è stata revisionata. Il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) richiesto per l'accesso è stato ridotto a 51, rispetto ai 60 giorni inizialmente previsti.

  1. Durata dell'indennità di discontinuità

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023 è stato modificato sopprimendo il secondo periodo del comma 1, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell'indennità, dei periodi contributivi già utilizzati per l'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.

  1. Estensione dei termini di presentazione

Il comma 3 dell'articolo 3 è stato aggiornato, ampliando il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso all'indennità di discontinuità. La scadenza è ora fissata al 30 aprile di ogni anno, rispetto alla precedente data del 30 marzo.

  1. Abrogazione delle misure per la formazione e l'aggiornamento

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva misure per favorire i percorsi di formazione e aggiornamento dei percettori dell'indennità, è stato abrogato.

Rimodulazione del servizio di presentazione delle domande

In virtù delle modifiche normative e delle tempistiche aggiornate, il servizio di presentazione delle domande per l'indennità di discontinuità riferita all’anno di competenza 2024 rimarrà disponibile fino al 30 aprile 2025

Indennità di discontinuità 2025: come fare domanda

Si ricorda che il servizio è disponibile sul sito web dell’Istituto, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);Carta nazionale dei servizi (CNS) e eIDAS.

In alternativa, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale o tramite gli Istituti di patronato.

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