“Stalking” anche condominiale

Pubblicato il 26 maggio 2011 Con sentenza n. 20895 depositata lo scorso 25 maggio 2011, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per atti persecutori, violenza privata, danneggiamento aggravato ed interruzione di ufficio impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che soleva molestare i condomini dell'immobile in cui risiedeva.

In particolare, a fronte della deduzione con cui l'uomo aveva impugnato la decisione dei giudici di appello e secondo cui, con riferimento al reato di stalking, era necessario che ciascuna condotta di stalking fosse rapportata alla singola persona offesa, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, in realtà, la minaccia rivolta ad una persona potrebbe “coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia”.

Ed infatti – continua la Corte – è ineludibile che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere “turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. “Se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza turbamento in entrambe”.
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