Start-up, scale-up e imprese innovative: definizioni UE uniformi

Pubblicato il 26 marzo 2026

La Commissione europea interviene con la Raccomandazione (UE) 2026/720 del 18 marzo 2026 per introdurre, per la prima volta, definizioni armonizzate di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa. L’obiettivo è chiaro: creare un linguaggio comune tra Stati membri e istituzioni europee, così da rendere più coerenti le politiche di sostegno e favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione.

La mancanza di criteri condivisi, infatti, ha finora generato disallineamenti nell’accesso agli incentivi e ostacoli alla crescita transfrontaliera delle imprese. Con questa iniziativa, Bruxelles punta a rafforzare il mercato unico dell’innovazione, garantendo condizioni più eque e trasparenti.

Impresa innovativa: i criteri di identificazione

Alla base dell’impianto normativo vi è la definizione di impresa innovativa, che rappresenta la categoria principale. Secondo la Raccomandazione 2026/720 del 18 marzo 2026, rientra in tale nozione l’impresa che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

NOTA BENE: Un elemento rilevante è che l’innovazione non viene limitata alla sola R&S formalizzata: anche le imprese che dimostrano concretamente lo sviluppo di soluzioni innovative possono rientrare nella definizione.

Start-up innovativa: limiti dimensionali e temporali

La start-up innovativa è definita come una specifica tipologia di impresa innovativa, con caratteristiche legate alla fase iniziale di sviluppo. Per essere qualificata come tale, l’impresa deve:

La soglia temporale più ampia rispetto ad altre definizioni nazionali riflette l’esigenza di includere anche le imprese operanti nei settori deep tech, dove i cicli di ricerca, sviluppo e validazione possono essere particolarmente lunghi.

Scale-up innovativa: focus sulla crescita

Accanto alle start-up, la Raccomandazione 2026/720 del 18 marzo 2026 introduce la nozione di scale-up innovativa, rivolta alle imprese che hanno già superato la fase iniziale e si trovano in una fase di espansione significativa.

Per rientrare in questa categoria è necessario:

Si tratta, quindi, di imprese già strutturate ma ancora caratterizzate da un forte dinamismo e da un elevato potenziale di sviluppo.

Determinazione dei dati: criteri e periodo di riferimento

La Raccomandazione 2026/720 del 18 marzo 2026 dedica particolare attenzione alle modalità di calcolo dei parametri dimensionali e finanziari, fondamentali per l’inquadramento delle imprese.

I dati utilizzati per determinare effettivi e importi finanziari devono riferirsi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed essere calcolati su base annua. Il fatturato viene considerato al netto dell’IVA e delle altre imposte indirette.

Nel caso in cui un’impresa superi o scenda sotto le soglie previste, la perdita o l’acquisizione dello status (ad esempio di start-up o scale-up) si verifica solo se tale variazione si mantiene per due esercizi consecutivi. Per le imprese di nuova costituzione, i dati possono essere oggetto di stima in buona fede nel corso dell’esercizio.

Calcolo degli effettivi: cosa rientra nel personale

Ai fini della classificazione, gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative annue (ULA), ossia alle persone che hanno lavorato a tempo pieno per l’impresa durante l’anno.

Nel calcolo rientrano:

Sono invece conteggiati in proporzione:

mentre non sono inclusi:

Questo approccio consente una rappresentazione più accurata della dimensione reale dell’impresa.

Verso un ecosistema europeo più competitivo

L’introduzione di definizioni condivise rappresenta un passaggio strategico per migliorare la coerenza delle politiche pubbliche a livello europeo e nazionale. L’utilizzo di criteri uniformi da parte di Commissione, Stati membri, Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti contribuirà a:

La Raccomandazione invita inoltre gli Stati membri ad adottare tali definizioni nelle proprie misure legislative e nei programmi di sostegno, nonché nella raccolta dei dati.

Un quadro di riferimento per le politiche future

Con questo intervento, l’Unione europea compie un passo importante verso la costruzione di un quadro normativo più chiaro e integrato per l’innovazione. Le nuove definizioni sono destinate a diventare un punto di riferimento per le future iniziative politiche e finanziarie, contribuendo a rendere l’Europa un ambiente più favorevole alla nascita e alla crescita di imprese ad alto contenuto innovativo.

In un contesto globale sempre più competitivo, la capacità di sostenere efficacemente start-up e scale-up rappresenta infatti una leva fondamentale per la crescita economica e tecnologica dell’Unione.

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