Stop a garanzie e fidejussioni per le definizioni fatte prima del 6 luglio se si è stati diligenti

Pubblicato il 23 agosto 2011 L’articolo 23 della Manovra estiva (Dl 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011) ha previsto la scomparsa delle fidejussioni sui pagamenti rateali dovuti per effetto dell’accertamento, anche se le rate superano l’importo dei 50mila euro.

Scopo del legislatore è quello di premiare i contribuenti diligenti, alleggerendoli da spese e complicazioni, ma non senza un prezzo: sono previste sanzioni molto più pesanti per coloro che non rispettano le regole. Infatti, in caso di mancato pagamento di una rata, entro il termine di versamento di quella successiva, scatta l’iscrizione a ruolo delle somme residue dovute, con il raddoppio della sanzione, che sale dal 30 al 60%.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41/E/2011, avverte che, in via generale, le nuove disposizioni previste dal decreto legge n. 98 entrano in vigore dal 6 luglio 2011. Di conseguenza, tali novità non si applicano agli atti di adesione, alle acquiescenze e alle conciliazioni che sono già perfezionati a tale data e per i quali è stata già prestata la garanzia.

Tuttavia, per agevolare i contribuenti che hanno deciso di pagare con modalità rateale, l’Agenzia invita gli uffici a dire basta alle fideiussioni e alle garanzie per concordato, auto-concordato, conciliazioni, adesione agli inviti a comparire e ai Pvc fatti prima del 6 luglio 2011, a patto che si verifichino due condizioni:

- i contribuenti abbiano effettuato il pagamento della prima rata nei termini;
- gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, anche se a quella data sono stati superati i termini per il perfezionamento.
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