STP multidisciplinari: obblighi di iscrizione e responsabilità Ordini professionali

Pubblicato il 05 maggio 2025

Con il Pronto Ordini n. 23, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito un chiarimento interpretativo in merito agli obblighi di iscrizione delle Società tra Professionisti (STP) di tipo multidisciplinare, con particolare riferimento ai casi in cui non sia stata indicata l’attività prevalente nell’atto costitutivo o nello statuto della società.

Il chiarimento si rende necessario a seguito di un quesito pervenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, che ha sottoposto al CNDCEC un caso pratico riguardante l’iscrizione di una STP costituita da commercialisti e consulenti del lavoro, nella quale viene esercitata in via esclusiva l’attività professionale riconducibile a entrambe le categorie, senza tuttavia precisare quale sia l’attività prevalente.

L’Ordine di Verona, nel contesto sopra descritto, ha sollevato due specifici interrogativi al Consiglio Nazionale:

Responsabilità del Consiglio dell’Ordine in caso di mancata iscrizione presso l’altro Ordine

Il Consiglio Nazionale esclude una responsabilità diretta in capo al Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto la domanda di iscrizione da parte della STP multidisciplinare, anche nel caso in cui il legale rappresentante della società non provveda a richiedere l’iscrizione presso l’altro Ordine di appartenenza dei soci.

Tuttavia, viene chiarito che:

In sintesi, non si configura una responsabilità disciplinare o amministrativa automatica, ma l’Ordine che riceve la domanda ha il dovere di verificare che l’iscrizione rispetti i requisiti normativi, segnalando la necessità di completamento.

Obbligo di vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine

Inoltre, il CNDCEC nel PO n. 23/2025 precisa che, pur non sussistendo un obbligo di vigilanza attiva in senso pieno, l’Ordine che riceve la domanda di iscrizione deve esercitare un controllo formale e documentale, come previsto dall’art. 9 del DM 34/2013.

Ciò significa che:

Conclusione

Il Consiglio Nazionale raccomanda, come buona prassi, che:

Questo consente di concludere correttamente l’iter di iscrizione nella sezione speciale dell’albo e garantire il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10 L. 183/2011 e dal DM 34/2013.

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