La disciplina delle STP

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L'evoluzione dello studio professionale verso il nuovo modello

La STP (Società Tra Professionisti) rappresenta un'innovazione per l'esercizio delle attività professionali introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n.183/2011). Il modello delle STP, permette l'esercizio delle attività professionali regolamentate attraverso l'utilizzo dei modelli societari regolati dai Titoli V e IV del libro V del codice civile.

Le società tra professionisti sono regolate dall'art. 10 della legge 183/2011 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) e dalle norme di attuazione contenute nel D.M.Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013 (G.U. n. 81 del 6.04.2013). La nuova disposizione entra in vigore al posto della precedente disciplina contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815 (1).

In merito alle STP, bisogna dire che fino ad oggi c'è stata una scarsa diffusione di questo nuovo modello societario probabilmente per una serie di incertezze determinate da una norma non molto chiara e carente, con particolare riferimento ad alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale.

Una STP deve avere un oggetto sociale esclusivo che prevede l'esercizio dell'attività professionale protetta o regolamentata. La partecipazione societaria è dunque riservata ai professionisti iscritti in albi, ordini e collegi, e a soggetti non professionisti relativamente alle prestazioni tecniche o come soci investitori (si distingue tra socio professionista e di capitale).

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(1) La precedente disciplina prevedeva l'esercizio associato delle professioni tramite la figura dello “studio professionale associato” e vietava di costituire, esercitare o dirigere (sotto qualsiasi forma diversa dallo studio associato) società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

LA COSTITUZIONE DI UNA STP

La Legge n. 183/2011 - art. 10 - consente l’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate e dispone il principio dell’esecuzione personale della prestazione del professionista, mantenendo, alla società, la titolarità nel rapporto d’opera professionale.

Per la costituzione di una STP i professionisti possono ricorre alternativamente:
  • ai modelli delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • ai modelli delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata); è compreso anche il modello cooperativo (con un numero minimo dei soci non inferiore a tre).
Osserva - Chi svolge una professione non protetta (2), non può utilizzare la disciplina delle STP, e qualora si utilizzeranno le diverse forme societarie previste dall'ordinamento per lo svolgimento dell'attività, i soci verranno considerati imprenditori, non avendo l'obbligo di rispettare i vincoli della Legge 183/2011.

La costituzione di una STP è consentita, dunque, per l'esercizio di professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ed è riservata alla professioni protette. La legge n. 183/2011, tuttavia, non ha soppresso la possibilità di costituire associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati da specifiche leggi.


Le professioni regolate da leggi speciali come quelle degli ingegneri e degli avvocati, possono ricorrere all'associazione professionale e alla disciplina specifica delle società tra professionisti regolati da specifiche normative (D.lgs. n. 163/2006 per le società di ingegneria e D.lgs. n. 96/2001 per le società tra avvocati).

I soggetti che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità di soci, relativamente alle prestazioni tecniche (3), o a scopo di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la società ovvero conferiscano nella società denaro o altre utilità.

Relativamente all'associazione professionale, il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 224-2014/I, non ritiene possibile costituire associazioni tra professionisti (L. 23 novembre 1939, n. 1815) alla quale partecipino sia coloro che esercitano professioni regolamentate sia coloro che esercitano professioni non protette. L’associazione professionale può infatti essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette (art. 1, L. 1815/1939), e precisa che il ricorso all’associazione professionale deve ritenersi ancora legittimo (nonostante l’art. 10, co. 11, L. 183/2011 abbia abrogato la L. 1815/1939) in quanto il comma 9 (dell’art. 10, L. 183/2011) mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modello societari regolati da precedenti leggi.

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(2) Le professioni “non protette” o “non ordinistiche” sono tutte quelle per cui il nostro ordinamento non richiede particolari titoli e/o qualifiche né un’abilitazione subordinata al superamento di un Esame di Stato.
(3) La “prestazione tecnica” non potrà essere dedotta nell'oggetto sociale, pena, altrimenti, la creazione di un modello misto imprenditoriale/professionale in contrasto con l’esclusività prevista dal comma 4 dell'art. 10 della l. n. 183/2011. Essa potrà essere solo una attività strumentale all'attività professionale della società.

MODELLO SOCIETARIO E RESPONSABILITÀ

Le società tra professionisti - essendo regolate dal Codice civile - sono integralmente soggette alla disciplina legale del modello societario utilizzato, con le integrazioni e le deroghe apportate dalla normativa specifica.

La scelta del modello societario è funzione anche delle specifiche esigenze che riguardano la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, o per la presenza di soci non professionisti per prestazioni tecniche. In particolare, è tuttora controverso se la responsabilità del singolo professionista, per le prestazioni professionali erogate dalla società, ricada sulla società o sul singolo professionista incaricato.

Secondo l'interpretazione del Notariato, relativamente alla responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista, la questione viene risolta dal rapporto che si instaura tra società e cliente, in quanto la designazione del professionista, se non viene fatta dall'utente, viene riservata alla società e sarà, quindi, sempre la società che dovrà garantire la continuità nell'espletamento dell'incarico.

La STP ha l'obbligo di essere iscritta in una sezione speciale degli albi e dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei professionisti, con la conseguente soggezione di questa al regime disciplinare dell'Ordine e la stipula da parte della stessa della polizza professionale per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti.

IL MODELLO SOCIETARIO

Le STP sono totalmente soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, integrata (in relazione al loro particolare oggetto) dall’art. 10, L. n. 183/2011 e dal D.M. 34/2013.
Nell'atto costitutivo di una STP deve essere obbligatoriamente previsto (art. 10, comma 4):
  • l'esercizio in via esclusiva dell'attività (oggetto sociale esclusivo);
  • i criteri di ammissibilità dei soci;
  • i criteri e le modalità di esecuzione dell’incarico;
  • l'esclusione dei soci dalla società.
Oggetto sociale esclusivo

L'oggetto sociale è limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi albi, collegi, ordini. Lo stesso non può comprendere attività estranee a quella professionale per il cui esercizio viene costituita la STP, non può comprendere l'esercizio di attività“non protette”, in quanto si avrebbe una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale, violando il principio della esclusività.

Osserva - È compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale la possibilità di compiere le attività strumentali a quelle professionali purché vi sia un nesso di strumentalità funzionale.

I criteri di ammissione dei soci


Nelle STP sono ammessi, in qualità di soci:
  • i professionisti iscritti negli ordini, albi e collegi (inclusi i cittadini degli stati UE, in possesso di un titolo di studio abilitante);
  • i soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o a scopo di investimento (soci di capitale).
Il numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dagli stessi deve obbligatoriamente essere tale da attribuire loro la maggioranza di due terzi (4) nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
La prevalenza dei soci professionisti nell’assunzione di decisioni (o deliberazioni) sociali si aggiunge alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369, 2479-bis, c.c.), con l’intento di garantire, agli stessi soci, una maggioranza particolarmente qualificata, al fine di impedire che la società sia controllata da soci non professionisti.

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(4) Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, con la sua contestuale cancellazione dall’albo o collegio professionale presso cui è iscritta, a meno che, entro sei mesi, non venga ristabilita la prevalenza dei soci professionisti.

Il socio d'opera

I professionisti nella STP possono conferire la propria opera professionale, ma anche denaro o beni funzionali al perseguimento degli interessi sociali.

La norma non prevede che il socio professionista debba obbligarsi a prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera ed a liberazione del capitale; in merito, secondo gli orientamenti del Notariato del Triveneto (Massima n. Q.A.6.), il socio professionista può assumere nei confronti della società l’obbligo di eseguire l’incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento.

Se il professionista conferisce nella società la propria opera professionale, assumerà la posizione di socio d’opera, con la differenza che nelle S.P.A. la prestazione d’opera professionale potrà formare oggetto di prestazione accessoria (art. 2345, c.c.).

L'esecuzione dell'incarico

L'esecuzione dell'incarico conferito alla società - i cui criteri sono individuati nello statuto - è affidata ai soci professionisti che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

L'utente ha la facoltà di designare il professionista incaricato o in caso contrario la società dovrà comunicare all'utente stesso il nominativo del professionista.

La STP all'atto del conferimento dell'incarico deve dare una serie di informazioni al cliente in modo da garantire che le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria.

Il cliente dovrà essere informato (per iscritto) su:
  • il diritto di richiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla STP sia affidata ad uno o più professionisti da lui stesso scelti;
  • la possibilità che l’incarico professionale conferito alla STP sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  • la eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi fra cliente e STP, determinate anche dalla presenza di soci di capitale.
La società deve consegnare al cliente (per consentire la scelta) l'elenco scritto dei singoli soci professionisti (ma anche dei soci d'investimento), con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali.

Ausiliari o sostituti

Nell'esecuzione dell’incarico, il socio professionista può avvalersi (sotto la propria direzione e responsabilità) della collaborazione di ausiliari o di sostituti (questi ultimi solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili). I relativi nominativi degli ausiliari o dei sostituti dovranno essere comunicati al cliente il quale ha il diritto, nei successivi tre giorni, di formalizzare un eventuale dissenso.

Polizza assicurativa e responsabilità contrattuale

Lo statuto della STP deve prevedere la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile, per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Sul tema della responsabilità per le obbligazioni sociali (5), l'IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), con circolare 12 luglio 2013, n. 32/IR, ha ricostruito il regime di responsabilità della STP in base alle disposizioni relative al conferimento dell’incarico e dell’obbligo di polizza assicurativa, che ricadano sulla società.

Nelle ipotesi di inadempimento del socio professionista emerge:
  • la responsabilità contrattuale della società nei confronti del cliente;
  • una responsabilità per il professionista da contratto, ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità civile per l’inadempimento dell’incarico conferito dal cliente cade sulla società, che diventa il contraente della polizza assicurativa (ancorché la stessa venga stipulata anche a favore dei professionisti che eseguono la prestazione professionale, o dei sostituti ed ausiliari di questi ultimi).

Nota Bene - Per i soci professionisti che esercitano l’attività professionale esclusivamente nell’ambito della STP, non sussiste alcun obbligo di stipula di una ulteriore polizza a proprio nome.

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(5) Tale argomento non è disciplinato dalla L. n. 183/2011, né dal D.M. 34/2013.

Modalità di esclusione e incompatibilità


Relativamente alle modalità di esclusione del socio cancellato dal proprio Albo con provvedimento definitivo, queste devono essere previste nello statuto sociale.

I soci professionisti sono tenuti ad osservare il codice deontologico del proprio ordine, così come la STP è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta.

Oltre alla responsabilità del professionista vi è la responsabilità della STP, che resta autonoma e indipendente da quella dei soci professionisti. Un’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari non produrrà effetti nei confronti dei soci professionisti e gli stessi potranno continuare la propria attività professionale.

Il socio professionista può:
  • partecipare ad una sola STP;
  • esercitare la professione in forma individuale o associata;
  • partecipare ad altre società commerciali (con i vincoli professionali previsti).
Il vincolo di partecipazione ad una sola STP è previsto anche per i soci tecnici e i soci investitori, i quali potranno liberamente partecipare ad altre società che non siano STP.

Il socio investitore deve:
  • possedere i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
  • non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per aver commesso un reato non colposo e salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali reali.

Gli stessi requisiti di onorabilità sono richiesti per l’organo di amministrazione della STP e per i legali rappresentanti.

DENOMINAZIONE SOCIALE E ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Nella denominazione sociale vi è l'obbligo di indicare “società tra professionisti” (art. 10, co. 5, L. n. 183/2011) o la sua sigla. L'indicazione non sostituisce l'indicazione del modello societario prescelto (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., soc. coop.).

Osserva - Se la STP è costituita nelle forme della S.n.c. o della S.a.s., la denominazione sociale (ragione sociale) conterrà, oltre all’indicazione di “Società tra professionisti”, anche quella del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili. Se la società è multiprofessionale non è necessaria l’enunciazione della denominazione delle singole attività professionali svolte.

La STP deve essere iscritta:
  • nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria prescritta per il tipo sociale adottato);
  • nella sezione speciale del Registro delle Imprese (con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ai fini della verifica delle sopra richiamate incompatibilità).
L'articolo 8 del D.M. 34/2013 prevede l'obbligo di iscrizione della società in una sezione speciale degli albi o registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, la società multidisciplinare invece deve essere iscritta presso l'albo o il registro o collegio relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

PROFILI FISCALI

Relativamente ai profili fiscali delle STP, questi non trovano una specifica disciplina. In particolare:
  • la STP essendo costituita quale società di persone, di capitali, ovvero cooperativa, produce reddito di impresa;
  • essendo ammissibile per l’esclusivo esercizio di attività professionale regolamentate dovrebbe produrre reddito di lavoro autonomo.
In merito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con una consulenza giuridica del 16 ottobre 2014, n. 954-55/2014. L'ufficio ha precisato che i redditi prodotti dalle STP costituiscono redditi di impresa, in considerazione del fatto che il reddito complessivo delle società di persone (diverse dalla società semplice) e delle società ed enti commerciali (di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) e b) D.P.R. 917/1986), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

Conseguentemente, si applicherà il principio di competenza (in luogo di quello di cassa) e il non assoggettamento alla ritenuta di acconto (di cui all’art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ) dei compensi relativi alle prestazioni rese.

Secondo l'Agenzia delle Entrate tale qualificazione fiscale del reddito prodotto rileva anche ai fini dell’applicazione dell’Irap.

ASPETTI PREVIDENZIALI

Relativamente agli aspetti previdenziali è stato disposto, dagli Enti Previdenziali dei professionisti, che:
  • ciascun socio professionista di STP deve adempiere agli obblighi previsti dalla propria Cassa previdenziale in riferimento all'Albo professionale cui risulta iscritto;
  • verrà applicata dalla STP la maggiorazione percentuale, a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari Iva. Tale contributo verrà versato dal singolo socio professionista alla propria Cassa previdenziale, in ragione della propria quota di volume di affari Iva;
  • il contributo soggettivo, dovuto da ciascun professionista, è commisurato alla quota di reddito (STP) attribuita allo stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
L'EVOLUZIONE DEGLI STUDI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI NELL'ADOZIONE DEL NUOVO MODELLO SOCIETARIO

Uno studio della FondazioneNazionale dei Commercialisti ha analizzato le diverse forme di STP (maggiormente ricorrenti) che favoriscono la tendenza degli studi o associazioni professionali ad adottare questo nuovo modello societario.

L'attuale situazione vede una scarso utilizzo del modello delle STP dovuto probabilmente ad una normativa poco chiara, oltre che non completa, che va a sommarsi, ad esempio, alla mancanza di precise indicazioni del trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP (l'unico chiarimento in merito è quello già citato dell'Agenzia delle Entrate).

Diverse possono essere le situazioni che possono portare gli studi professionali o le associazioni professionali ad adottare i modelli societari delle STP; la scelta deve tenere conto delle diverse esigenze dello Studio o Associazione professionale garantendo anche il passaggio della clientela alla nuova struttura della STP.

I principali problemi che si presentano riguardano la possibilità di una cessione e/o conferimento dello studio e della clientela alla STP, ovvero, se nel caso di una associazione professionale, questa, per poter contare su una organizzazione meglio strutturata, possa trasformarsi in una STP.

Un ostacolo finora emerso è dato dalla circostanza che non essendo il professionista un imprenditore e lo studio un’azienda, non è applicabile - anche in assenza di specifiche indicazioni dalla legge - la disciplina dettata per il trasferimento dell’azienda.

Relativamente alla trasformazione occorre valutare (cosa non facile) se sia possibile invocare l’applicabilità della disciplina della trasformazione omogenea o quella delle trasformazioni eterogenee.

CONVERSIONE IN STP DELLA SOCIETÀ DI MEZZI

Un caso interessante è quello della conversione della società di mezzi o di servizi - precedentemente costituita - in STP. Tale circostanza comporta una modifica dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale qualora si riscontri la coincidenza causale tra i tipi societari della società di partenza e di quella di arrivo.

L’evoluzione verso una STP “pura” costituita secondo i tipi societari delle società di capitali, dovrebbe comportare:
  • un mutamento dell’oggetto sociale in termini di esclusività, pur potendo essere ricomprese le attività complementari e strumentali rispetto all’esercizio della professione;
  • un adeguamento statutario a tutte le previsioni dell’art. 10, legge 183/2011.

Quadro Normativo
Legge n. 183/2011 - art. 10
D.M. 34/2013
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 224-2014/I
Notariato del Triveneto Massima Q.A.6. (Società tra professionisti)
Circolare Irdcec n. 32/IR del 12 luglio 2013
Circolare Irdcec n. 33/IR del 31 luglio 2013
Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti - Studio del 15 gennaio 2015
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