Superbonus 2025: nuovo modello per sconto in fattura e cessione credito dall'8 settembre

Pubblicato il 02 settembre 2025

Dall’8 settembre 2025 chi vorrà utilizzare il Superbonus dovrà fare i conti con un nuovo modello per richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato un modulo aggiornato che sostituisce quello usato fino ad oggi, valido però ancora per le comunicazioni inviate entro il 7 settembre 2025.

Il nuovo modello, approvato con provvedimento prot. 321370 del 7 agosto 2025 da parte dell’Agenzia delle Entrate, nasce per semplificare le procedure e adattarsi alle ultime modifiche della legge: spariscono alcuni bonus minori, vengono eliminati campi ormai superati e restano confermati gli adempimenti fondamentali come le asseverazioni tecniche, il visto di conformità e il rispetto delle scadenze.

In questo modo chi affronta lavori agevolati potrà avere regole più chiare e strumenti più snelli per gestire le pratiche fiscali.

Il nuovo modello aggiornato dovrà essere utilizzato da cittadini, amministratori condominiali e tecnici incaricati per richiedere i benefici fiscali previsti, scegliendo tra lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Si tratta, infatti, dello strumento con cui comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni stabilite dall’articolo 121 del decreto-legge 34/2020, necessarie per accedere al Superbonus sulle spese sostenute nel 2025.

Il nuovo modello di cui al provvedimento prot. 321370 del 7 agosto 2025 è stato adottato per:

Comunicazione delle opzioni per il Superbonus 2025

Per le spese sostenute durante il 2025, i contribuenti che intendono beneficiare del Superbonus hanno la possibilità di scegliere modalità alternative rispetto alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Le opzioni disponibili sono lo sconto immediato in fattura oppure la prima cessione del credito.

Per esercitare questa scelta è stato introdotto un nuovo modello, predisposto dall’Agenzia delle Entrate e corredato da istruzioni ufficiali. Il modulo, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025”, deve essere inviato in via telematica e rappresenta lo strumento indispensabile per formalizzare l’opzione.

Attraverso questo modello, la detrazione spettante può essere trasformata in un credito d’imposta cedibile oppure in uno sconto praticato direttamente dal fornitore.

Stati di avanzamento lavori (SAL)

L’esercizio dell’opzione non è illimitato, ma deve rispettare precise regole legate agli stati di avanzamento lavori. Per ciascun intervento complessivo, infatti, è possibile comunicare al massimo due SAL, e ciascuno deve riguardare almeno il 30% dell’intervento totale.

In altre parole, contribuenti e imprese possono comunicare la propria scelta di usufruire del Superbonus sotto forma di credito o sconto man mano che i lavori procedono, ma sempre nel rispetto di queste soglie minime e senza eccedere il numero massimo consentito di stati di avanzamento.

Detrazione: sconto e cessione del credito d’imposta

Quando si parla di Superbonus 2025, l’aspetto centrale riguarda quanto vale effettivamente il beneficio fiscale e come questo si traduce in termini di sconto o credito.

Lo sconto in fattura

Se il contribuente sceglie lo sconto in fattura, il fornitore dei lavori applica una riduzione immediata del prezzo dovuto. Questa riduzione corrisponde all’importo della detrazione spettante, calcolata secondo le regole previste dalla legge. È importante precisare che lo sconto non può mai superare l’importo totale della fattura: in altre parole, non è possibile ricevere uno sconto maggiore rispetto alla spesa sostenuta.

A fronte di questo sconto, l’impresa o il professionista che lo ha concesso ottiene a sua volta un credito d’imposta di pari valore, che potrà poi utilizzare o cedere ad altri. Inoltre, l’ammontare dello sconto deve sempre essere riportato in maniera chiara sulla fattura, ma non riduce la base imponibile ai fini IVA.

La cessione del credito

Se invece si opta per la prima cessione del credito, il beneficiario trasferisce direttamente il valore della detrazione a un altro soggetto, ad esempio una banca o un intermediario finanziario. In questo caso, l’importo del credito coincide esattamente con quello della detrazione che sarebbe spettata al contribuente.

Calcolo della detrazione spettante

Per determinare l’ammontare della detrazione (e quindi dello sconto o del credito), si deve tener conto di tutte le spese sostenute nell’anno d’imposta. Nel conteggio rientrano anche le somme che il contribuente non ha effettivamente pagato al fornitore proprio perché coperte dallo sconto in fattura.

Se i lavori vengono affidati a più fornitori, la detrazione deve essere calcolata sulla base delle spese complessivamente sostenute nei confronti di ciascuno di essi, senza trascurare nessun importo. Allo stesso modo, se la scelta è stata quella della cessione, nel computo rientrano anche le spese pagate tramite questa modalità.

Comunicazione dell’opzione: modalità e termini di invio

Per poter usufruire delle agevolazioni attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, è necessario comunicare la scelta all’Agenzia delle Entrate entro precisi limiti di tempo e seguendo modalità ben stabilite.

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Quindi, le spese del 2025 dovranno essere dichiarate entro il 16 marzo 2026.

Si tratta di un termine perentorio: superata la scadenza, l’opzione non sarà più valida nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Chi deve trasmettere la comunicazione

Le modalità variano in base al tipo di intervento.

In ogni caso, il professionista che rilascia il visto di conformità deve confermare la propria attività attraverso un apposito servizio web dell’Agenzia.

Per gli interventi che richiedono asseverazioni (ad esempio quelli energetici), la comunicazione può essere inviata solo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte dell’ENEA, della conferma di trasmissione dell’asseverazione tecnica. L’Agenzia delle Entrate, grazie allo scambio di dati con ENEA, verifica l’effettiva presenza dell’asseverazione; in mancanza, la comunicazione viene scartata.

Ricevuta dell’invio

Dopo l’invio, l’Agenzia rilascia entro cinque giorni una ricevuta telematica che conferma la presa in carico o segnala l’eventuale scarto con le relative motivazioni.

La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo all’invio. Fanno eccezione quelle inviate nel mese di marzo, che possono essere annullate o sostituite entro il 5 aprile. Dopo tale data, le sostituzioni non sono più consentite.

Comunicazioni in ambito condominiale

Per i condomini, è previsto un ulteriore passaggio:

Validità del modello

Dal 8 settembre 2025 il nuovo modello e le specifiche tecniche diventano obbligatori. Restano comunque validi gli invii effettuati entro il 7 settembre con il vecchio modello.

Come si utilizzano i crediti d’imposta

Quando un contribuente sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, il vantaggio fiscale si traduce in un credito d’imposta. Questo credito, però, non può essere incassato in denaro né compensato liberamente: esistono regole precise su come e quando può essere utilizzato.

Il credito deve essere usato esclusivamente per compensare altre imposte e contributi tramite il modello F24, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. Ciò significa che il beneficiario (o chi ha acquistato il credito) potrà ridurre debiti fiscali o contributivi già dovuti, ad esempio:

In questo modo, il credito assume un valore concreto perché abbatte importi che l’impresa o il cessionario avrebbero comunque dovuto versare allo Stato.

Il credito non è immediatamente disponibile: può essere utilizzato a partire dal 10 del mese successivo a quello in cui la comunicazione dell’opzione è stata regolarmente accettata dall’Agenzia delle Entrate.

C’è però un limite ulteriore: l’utilizzo non può iniziare prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla spesa. Quindi, per lavori pagati nel 2025, il credito sarà utilizzabile a partire dal 2026.

Suddivisione in quote annuali

Il credito segue lo stesso ritmo della detrazione originaria. Se, ad esempio, la detrazione prevista era suddivisa in quattro quote annuali, anche il credito sarà utilizzabile in quattro rate di pari importo. Questa regola garantisce coerenza con il meccanismo ordinario delle detrazioni fiscali e impedisce un uso immediato e totale del credito in un solo anno.

Conferma sulla piattaforma cessione crediti

Prima di utilizzare il credito, chi lo riceve (cessionario o fornitore che ha applicato lo sconto) deve confermare l’opzione sulla Piattaforma cessione crediti messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, dal 2022 è richiesta una scelta irrevocabile: per ogni rata annuale bisogna comunicare preventivamente se verrà utilizzata in compensazione. Questo passaggio serve a rafforzare i controlli ed evitare usi impropri del credito.

Vincoli e limiti

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

Oltre alla possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, c’è un’alternativa: chi ha applicato uno sconto in fattura o ha ricevuto la cessione del credito può trasferirlo ulteriormente ad altri soggetti. Questo trasferimento può avvenire a partire dal 10° giorno del mese successivo alla conferma della comunicazione inviata all’Amministrazione finanziaria

Prima cessione e cessioni successive

Per la prima cessione, il titolare originario del credito – come un fornitore o chi ha optato per la cessione – non è vincolato: può trasferire l’intero credito a chiunque, inclusi soggetti privati, aziende, istituti bancari o intermediari finanziari.

Dopo la prima operazione, le regole cambiano ed eventuali cessioni successive sono ammesse solo verso soggetti "qualificati", ossia entità regolamentate e riconosciute, come:

In questa fase, quindi, l’ambito si restringe notevolmente per garantire affidabilità e trasparenza nella gestione dei crediti.

Una volta che il credito è stato acquisito da un soggetto qualificato, questo può procedere fino a tre ulteriori cessioni, ma sempre esclusivamente verso altri soggetti qualificati.

Alle banche e alle società appartenenti a gruppi bancari è sempre riconosciuta la possibilità di cedere i crediti ai clienti professionali privati, a condizione che questi abbiano un contratto di conto corrente presso la stessa banca (o presso la capogruppo). Tuttavia, una volta effettuata questa cessione, il cliente non ha più la possibilità di trasferire ulteriormente il credito.

Blocco delle cessioni parziali

Un’ulteriore regola riguarda le rate annuali dei crediti. Per tutte le opzioni comunicate dal 1° maggio 2022 in poi, ciascuna rata è identificata con un codice univoco e non può essere frazionata per successive cessioni parziali. Questo serve a garantire tracciabilità e sicurezza nei passaggi, riducendo il rischio di abusi.

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