Superbonus 2025, nuovo modello per sconto in fattura e cessione del credito

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Con riferimento al Superbonus 2025, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025, ha approvato la versione aggiornata del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito.

Il provvedimento riguarda esclusivamente le spese sostenute nel 2025 per interventi che rientrano nel perimetro del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020), in conformità alle limitazioni introdotte dalle norme sul cosiddetto blocco delle cessioni.

L’aggiornamento non si limita a modificare il modello, ma ribadisce le regole e le tempistiche per l’esercizio delle opzioni, uniformandole al quadro normativo vigente e semplificando alcuni elementi non più attuali. In particolare, viene recepita l’esclusione di ogni altro intervento con spese cedibili o scontabili nel 2025, motivo per cui dal nuovo modulo è stata eliminata la casella “Edilizia libera”.

Novità del modello e ragioni dell’aggiornamento

Il provvedimento 321370/2025 sostituisce, per le spese sostenute nell’anno 2025, il precedente modello approvato con il provvedimento del 3 febbraio 2022 (come modificato il 10 giugno 2022), recependo le numerose modifiche normative che negli ultimi anni hanno inciso profondamente sull’ambito dei bonus edilizi e sulla circolazione dei crediti d’imposta.

Il cuore dell’aggiornamento è legato al fatto che, ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono oggi ammessi solo per le spese 2025 legate a interventi Superbonus. Viene dunque confermata l’esclusione definitiva dei cosiddetti “bonus minori”. Inoltre, in applicazione dell’articolo 4-bis, comma 7, del DL n. 39/2024, dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, cioè quelle successive alla prima.

Il restyling del modello non introduce nuove funzionalità, ma è piuttosto uno snellimento:

  • Quadro A: mantenute solo le tipologie di intervento Superbonus; eliminati i codici relativi a detrazioni non più cedibili (come il codice 17 del bonus ristrutturazione), le caselle “periodo” (che si riferiva al solo 2020) e “edilizia libera” (non applicabile al Superbonus).
  • Quadro C: eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue”.
  • Parte dispositiva: riepilogate le modalità di comunicazione delle cessioni successive alla prima e dell’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi tramite modello F24, incluse quelle derivanti da opzioni esercitate su spese fino al 2024, rimuovendo le istruzioni non più attuali.

Restano invariate le regole attuative di fondo:

  • determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto e del credito;
  • termini e modalità di invio della comunicazione;
  • facoltà di esercitare le opzioni a stati di avanzamento lavori (SAL), nel limite massimo di due SAL per intervento e con ciascun SAL riferito ad almeno il 30% dei lavori;
  • obbligo di asseverazioni tecniche, congruità delle spese e visto di conformità.
NOTA BENE: Il nuovo modello, insieme alle relative specifiche tecniche, sarà utilizzabile dall’8 settembre 2025; fino a tale data resta valida la versione previgente. È previsto l’aggiornamento del software ministeriale “CIR20” e dei controlli telematici per recepire le modifiche.

Scadenze operative e modalità di invio: nessuna remissione in bonis

Per le spese sostenute nel 2025 che rientrano nel perimetro del Superbonus, la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo 2026.

Il provvedimento conferma che non sarà possibile avvalersi della “remissione in bonis”:

  • nessun invio tardivo oltre la scadenza sarà accettato;
  • non sarà possibile correggere errori sostanziali in una comunicazione già inviata dopo il 16 marzo 2026, superando le precedenti aperture interpretative della circolare 33/E/2022.

Soggetti incaricati dell’invio:

  • per interventi su singole unità immobiliari, l’invio avviene a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità, tramite il servizio web dell’Agenzia o i suoi canali telematici;
  • per interventi su parti comuni di edifici, l’invio può essere effettuato, esclusivamente via canali telematici dell’Agenzia:
    • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
    • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario abilitato;
    • da un condòmino incaricato, nei casi in cui non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore.

Per gli interventi che richiedono l’asseverazione ENEA, l’invio della comunicazione può avvenire solo dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta ENEA, pena lo scarto. E’ compito dell’Agenzia delle Entrate verificare telematicamente la presenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione.

Ricevuta e annullamento:

  • dopo l’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia, entro cinque giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto della pratica, indicando in quest’ultimo caso le motivazioni del rifiuto. La ricevuta è sempre resa disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, a disposizione del soggetto che ha effettuato la trasmissione.

NOTA BENE: Qualora sia necessario correggere o annullare quanto comunicato, è possibile procedere entro il quinto giorno del mese successivo alla data di invio, inviando un nuovo modello in sostituzione integrale oppure cancellando la comunicazione precedente.

ATTENZIONE: Fanno eccezione le comunicazioni inviate nel mese di marzo 2026: in questo caso, l’eventuale annullamento o sostituzione potrà avvenire soltanto fino al 5 aprile 2026, termine ultimo oltre il quale non sarà concessa alcuna proroga.

Obblighi informativi nei lavori condominiali:

  • il condòmino che cede il credito comunica tempestivamente all’amministratore (o al condòmino incaricato) l’avvenuta cessione, con dati identificativi del cessionario e importo;
  • l’amministratore o il condòmino incaricato comunica ai beneficiari il protocollo telematico della comunicazione inviata.

Modalità di utilizzo dei crediti e gestione delle cessioni successive alla prima

Il provvedimento non si limita a disciplinare l’invio delle comunicazioni di opzione, ma dedica ampio spazio anche al riepilogo delle regole per lutilizzo dei crediti di imposta derivanti dallo sconto in fattura o dalla prima cessione e per la loro eventuale circolazione successiva.

Una volta esercitata l’opzione, il credito maturato può essere:

  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità già definite nei precedenti provvedimenti attuativi, senza possibilità di chiedere il rimborso;
  • ceduto ulteriormente a soggetti terzi, nel rispetto delle limitazioni introdotte dal cosiddetto blocco delle cessioni e delle regole in vigore alla data della cessione stessa.

Per le cessioni successive alla prima, il provvedimento ribadisce che:

  • restano valide le disposizioni che consentono tali operazioni solo nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, in particolare per i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, ecc.);
  • ciascuna cessione deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello e le specifiche tecniche vigenti al momento della trasmissione;
  • il credito ceduto mantiene lo stesso profilo temporale di utilizzo che aveva in capo al cedente: il cessionario deve quindi rispettare le stesse scadenze e lo stesso numero di rate residue.

Viene inoltre confermato che, per i crediti derivanti da opzioni esercitate in anni precedenti al 2025, si applicano le stesse regole di utilizzo e circolazione, ma vengono eliminate dal testo le disposizioni ormai superate da modifiche legislative intervenute.

In sintesi, l’Agenzia ha voluto accorpare in un unico documento sia le istruzioni operative per il 2025, sia le norme ancora valide per la gestione di crediti maturati negli anni passati, offrendo così agli operatori un quadro unitario e aggiornato, pur confermando le limitazioni già introdotte per contrastare l’uso distorto della cessione del credito.

Il provvedimento 321370/2025, dunque, segna un ulteriore passo verso la semplificazione e la concentrazione dell’operatività delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ormai circoscritte al solo Superbonus per le spese sostenute nel 2025. L’aggiornamento del modello è soprattutto una razionalizzazione: vengono eliminati campi e codici non più attuali, recepite le nuove regole che vietano la cessione delle rate residue e confermate le procedure di controllo già in vigore.

Di seguito una Tabella che riepiloga in modo schematico le novità introdotte dal provvedimento e utilizzabile dall’8 settembre 2025 (restano validi gli invii effettuati fino al 7 settembre con il modello previgente).

Aspetto Regola / Novità
Ambito di applicazione Solo spese 2025 per interventi Superbonus (art. 119 DL 34/2020)
Modello Nuova versione dal 8/9/2025 – sostituisce quella del 3/2/2022 (mod. 10/6/2022)
Cosa è stato eliminato Casella “Edilizia libera”, codici bonus minori, campi cessione rate residue
Scadenza invio 16/3/2026 – senza remissione in bonis
Eccezioni Comunicazioni di marzo 2026 modificabili fino al 5/4/2026
Chi invia Soggetto con visto di conformità; amministratore di condominio o condòmino incaricato per parti comuni
Asseverazioni ENEA Invio possibile dal 5° giorno lavorativo dopo ricevuta ENEA, pena scarto
Ricevuta Entro 5 giorni dall’invio, disponibile in area riservata
Cessioni successive Ammesse nei limiti normativi; stesso profilo di utilizzo per il cessionario
Utilizzo credito Solo in compensazione con F24, senza rimborso
Controlli Verifica telematica asseverazioni e dati del visto di conformità
Allegati

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