Superbonus: ultima scadenza per cessione del credito 2025

Pubblicato il 12 marzo 2026

La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura costituisce un adempimento necessario per i contribuenti che intendono trasferire a terzi i crediti derivanti dalle detrazioni edilizie.

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020, la comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Superbonus: comunicazione opzione entro il 16 marzo 2026

Con riferimento al Superbonus, la scadenza del 16 marzo 2026 riguarda le spese sostenute nel 2025 per interventi effettuati su condomìni o su edifici posseduti da un unico proprietario composti da due a quattro unità immobiliari.

In via generale, si tratta dell’ultima possibilità per esercitare l’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, fatta eccezione per gli interventi sugli immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici del Centro Italia, per i quali resta la proroga del 110% anche per le spese sostenute nel 2026.

L’esercizio dell’opzione è consentito solo se risultano rispettate le condizioni introdotte dal decreto-legge n. 11/2023 e dal decreto-legge n. 39/2024, tra cui la presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS) entro il 17 febbraio 2023 e il sostenimento di almeno una spesa documentata entro il 31 marzo 2024.

Nuovo modello di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025, ha adottato una versione aggiornata del modello, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito.

Il provvedimento si applica esclusivamente alle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati con il Superbonus, disciplinato dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, e si inserisce nel quadro delle restrizioni normative introdotte dalle disposizioni sul cosiddetto “blocco delle cessioni”.

Remissione in bonis non più applicabile e limiti alle opzioni

Dal 30 marzo 2024 non è più applicabile la remissione in bonis. Pertanto, il mancato invio della comunicazione entro il 16 marzo 2026 comporta l’impossibilità di optare per la cessione o per lo sconto.

Le comunicazioni trasmesse tra il 1° marzo 2026 e il 16 marzo 2026 possono essere annullate o sostituite entro il 5 aprile 2026.

Occorre inoltre ricordare che, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, la possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura è limitata alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024. Le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per bonus casa, ecobonus, sismabonus e altre agevolazioni analoghe non possono più essere oggetto di tali opzioni.

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