Svizzera, lavoratori frontalieri. Decadono le norme Covid

Pubblicato il 26 gennaio 2023

Con accordo del 18-19 giugno 2020 Italia e Svizzera hanno previsto una deroga circa l’imposizione del lavoro a distanza a causa delle restrizioni imposte per l'emergenza Covid.

In via eccezionale è stato disposto che i giorni di lavoro svolti presso il proprio domicilio, nello Stato di residenza, per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato, valgono come giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e simili, in assenza delle misure restrittive fissate per la pandemia.

Ora, constatato che non sussistono più limitazioni alla libera circolazione delle persone dovute all'emergenza sanitaria Covid-19, la disposizione speciale sull’imposizione del lavoro a distanza non sarà prorogata: essa rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2023. Questo è il contenuto dell'accordo fra i due Stati siglato il 22 dicembre 2022.

Quindi, dal 1° febbraio 2023 la norma in discorso cesserà di avere effetto e verrà applicata la regola per cui il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri è tassato esclusivamente nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta purchè il lavoratore frontaliero risieda in un Comune italiano a 20 km dal confine

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