Tardivo il ricorso in Cassazione oltre 30 giorni dalla notifica via Pec

Pubblicato il 04 settembre 2015

L'avvocato che indica nel giudizio introduttivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 125 c.p.c., deve poi controllare le comunicazioni pervenute presso detto indirizzo, altrimenti rischia di proporre un impugnazione tardiva avverso i provvedimenti ivi notificatigli.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 17574 depositata il 3 settembre 2015, con cui la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di una s.r.l. avverso il provvedimento di rigetto del reclamo (contro il rigetto dell'opposizione al fallimento) pronunciato della Corte d'Appello.

La società ricorrente si era vista tuttavia eccepire la tardiva proposizione del ricorso; eccezione di fatto accolta dalla Cassazione.

La provvedimento di rigetto del reclamo, infatti, era stato regolarmente notificato – ad istanza della cancelleria – tramite posta elettronica certificata al difensore dell'attuale ricorrente, il quale, all'uopo, aveva appositamente riportato il proprio indirizzo Pec nell'atto introduttivo del giudizio di reclamo (optando dunque per la modalità di notifica telematica consentita dall'art. 137 c.p.c. cui rinvia l'art. 18 Legge fall.).

Ciò nonostante, il difensore aveva impugnato la sentenza solo dopo più di 60 giorni dalla notifica della stessa; dunque, ben oltre i 30 giorni utili per proporre ricorso in Cassazione, di cui al citato art. 18 Legge fall.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy