Targa nuova su auto rubata Riciclaggio

Pubblicato il 12 luglio 2016

La Corte di cassazione ha ritenuto ampia ed esente totalmente da vizi logico - giuridici la sentenza con cui i giudici di merito avevano condannato un uomo per il reato di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza illecita.

L’imputato, nel dettaglio, era stato accusato di aver acquistato da persona sconosciuta un’autovettura, provento di un furto, sulla quale lo stesso aveva poi compiuto operazioni finalizzate ad ostacolarne l’identificazione, dotandola di diversa targa, sostituendo la targhetta coi dati di punzonatura e modificando i documenti di circolazione.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha ricordato come, per principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, integri elemento oggettivo del reato in questione “qualsiasi operazione tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene”.

Operazioni anche materiali

Pacificamente, quindi, è possibile che le operazioni prese in considerazione siano meramente “materiali” sui beni, purché tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita, incidendo sulla riconoscibilità e tracciabilità dei medesimi.

E con riferimento ai beni mobili registrati – ricorda la Corte - la tracciabilità è legata alle relative risultanze documentali e queste all’identità del mezzo.

Smontare i pezzi occulta provenienza illecita

Per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa non è, tuttavia, neanche necessario che siano alterati i dati identificativi del medesimo (targa, telaio, numero del motore), potendosi ottenere il risultato di occultarne la provenienza illecita anche smontando il veicolo o vendendo e realizzando i singoli pezzi.

Nel caso in esame, i giudici di Cassazione – sentenza n. 28759 depositata l’11 luglio 2016 - hanno ritenuto la motivazione di merito esente da censure in ordine alla configurabilità del reato contestato ed alla sua attribuibilità certa all’imputato.

Del resto, le osservazioni critiche avanzate da quest’ultimo nella sua impugnazione costituivano valutazioni alternative, inammissibili in sede di legittimità, nemmeno adeguatamente supportate per quanto riguarda i profili di asserita manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale.

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