Tassa rifiuti limitata al periodo estivo per gli stabilimenti balneari

Pubblicato il 24 agosto 2011 La seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Lecce specifica l’ambito di applicazione della Tarsu con riferimento ai titolari di concessione marittima su beni demaniali.

Con la sentenza n. 368/2011, si chiarisce che gli stabilimenti balneari sono produttivi di rifiuti e, dunque, sono tenuti al pagamento dell’imposta anche se in misura ridotta. Si deve infatti tener conto della stagionalità dell’attività svolta, cioè della “minore utilizzazione del servizio”.

Così, nel quantificare l’applicazione della tassa, si deve tenere in considerazione il fatto che lo stabilimento balneare è operativo nel solo periodo estivo, in cui le aree vengono occupate con ombrelloni e sdraio. Di conseguenza, agli stabilimenti balneari si applicherà la tariffa giornaliera della tassa rifiuti, dato che l’uso delle aree occupate è inferiore a 183 giorni nell’anno solare (articolo 77 del Dlgs n. 507/1993).

È da specificare, però, che il citato articolo 77 non fa alcun richiamo all’uso stagionale di un immobile, riferendosi esplicitamente solo all’occupazione temporanea di locali o aree pubbliche e non ad un’occupazione stagionale. Per tali ragioni, possono intervenire le amministrazioni comunali che, con regolamento, possono stabilire l’entità della tassa da pagare in base alla tariffa giornaliera, tenendo conto anche delle varie ipotesi di minore utilizzo di determinati spazi.

Dunque, è possibile che vengano individuate delle fattispecie agevolative, quando l’uso stagionale dell’immobile è limitato o discontinuo. Ma, in ogni caso l’imposta va sempre pagata. Al massimo si può beneficiare di uno sconto di importo non superiore ad un terzo.
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