Il 22 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 192, riguardante le modalità di tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: in particolare, quei veicoli ordinati e contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati ai lavoratori dopo il 30 giugno 2025.
Con questo chiarimento, l’Amministrazione conferma che, per tali casi, non è possibile applicare né le aliquote agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 né il regime transitorio in scadenza al primo semestre 2025, imponendo quindi il calcolo del fringe benefit secondo il “valore normale” del bene.
La Società istante assegna ai propri dipendenti autovetture aziendali in uso promiscuo tramite contratti stipulati, in alcuni casi, prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.
Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, delle nuove percentuali di tassazione del fringe benefit previste dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. 207/2024), la Società si interroga su quale normativa applicare per i veicoli il cui contratto di assegnazione sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024 ma consegnato dopo tale data.
L’Istante sostiene che, in coerenza con il principio di certezza del diritto e con il principio di cassa che disciplina l’attribuzione dei compensi in natura, per il calcolo del fringe benefit debba farsi esclusivo riferimento alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, ossia:
Secondo la Società istante, questa interpretazione garantirebbe stabilità e prevedibilità nell’applicazione delle nuove percentuali, evitando possibili disparità di trattamento basate su mere differenze temporali tra ordine e consegna del veicolo.
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha profondamente rivisto il trattamento fiscale dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, sostituendo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, che fino al 31 dicembre 2024 prevedeva un’imposizione forfetaria pari al 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 km.
Inoltre, il Decreto “Bollette” (DL 19/2025, art. 6 comma 2-bis) ha introdotto, con il nuovo comma 48-bis, un regime transitorio che estende l’applicazione della disciplina previgente ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025; con la circolare n. 10/2025 l’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, per fare ricadere un veicolo nel regime transitorio, è determinante non solo la data dell’ordine, ma anche quella effettiva di consegna al dipendente.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dal Decreto “Bollette”, dal 2025 si sono venuti a determinare tre distinti regimi di tassazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti:
NOTA BENE: La chiave per sfruttare questo trattamento più favorevole è quindi che la consegna avvenga entro il 30 giugno 2025.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, la Società istante aveva formalizzato il contratto di assegnazione dell’auto il 27 dicembre 2024, pur prevedendo la consegna del veicolo non prima del 1° luglio 2025, su esplicita richiesta del cliente.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato nella risposta n. 192/2025 che, non essendo rispettati congiuntamente i tre presupposti—immatricolazione, stipula del contratto e effettiva consegna—tutti successivamente al 1° gennaio 2025, la nuova disciplina ecologica non può applicarsi; analogamente, non ricorrendo la consegna entro il 30 giugno 2025, la fattispecie sfugge al regime transitorio.
Di conseguenza, per i veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il semestre iniziale del 2025, l’imponibile del fringe benefit viene determinato secondo il “valore normale” del bene ai sensi dell’art. 9 del TUIR (ad esempio, sul canone di leasing o noleggio al netto dell’utilizzo aziendale), con un carico fiscale più oneroso in assenza delle percentuali agevolate.
Il ricorso al regime del “valore normale” comporta per il dipendente un’onerosa tassazione del fringe benefit, poiché tale valore – calcolato sul canone reale di leasing o noleggio al netto dell’uso aziendale – è in genere superiore all’imponibile determinato con i coefficienti agevolati.
Di conseguenza, è essenziale pianificare con attenzione le tempistiche di ordine e consegna dei veicoli, al fine di farli rientrare nei regimi più favorevoli e contenere l’ammontare del benefit assoggettato a tassazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".