Termine di un anno dalla cancellazione dal registro imprese come limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento

Pubblicato il 13 aprile 2013 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 8932 del 12 aprile 2013, spiegano che il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese stabilito nell’articolo 10 della Legge fallimentare entro cui gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti non opera come un termine di prescrizione o decadenza ma costituisce un “limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento”, svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all’inatteso venire meno della qualifica di imprenditore commerciale nel loro debitore, quanto la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l’affidamento dei terzi, ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore.

Ed infatti – continua la Suprema corte – “il fallimento dell'ex imprenditore non può configurarsi come una forma di eccezionale tutela dei creditori perché risponderebbe sempre alla necessità di una procedura concorsuale in presenza della molteplicità e complessità degli interessi normalmente coinvolti nel dissesto di un imprenditore commerciale, anche se cessato, a fronte della normale semplicità degli interessi coinvolti nel dissesto del debitore civile”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy