Conti correnti: per le banche, obbligo di apertura e limiti al recesso

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Approvato il testo unificato che obbliga le banche ad aprire conti correnti con limiti al recesso unilaterale in caso di saldo attivo.

La Camera dei deputati, nella seduta del 23 luglio 2025, ha dato il via libera al testo unificato delle proposte di legge sull'obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Obbligo apertura dei conti e stop al recesso bancario senza causa

L’intervento legislativo comporta la modifica del Codice civile, mediante l’inserimento dell’articolo 1857-bis, e l’abrogazione di una disposizione del Codice del consumo. Le misure adottate sono finalizzate a garantire una maggiore tutela per il cliente bancario e ad assicurare il diritto all’accesso ai servizi finanziari di base.

Le modifiche normative introdotte: il nuovo articolo 1857-bis del Codice civile  

Conto corrente: l’obbligo di apertura da parte della banca  

Il nuovo articolo 1857-bis del Codice civile stabilisce un principio generale: le banche non possono rifiutarsi di stipulare un contratto di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta, a meno che il rifiuto non sia giustificato dal rispetto delle disposizioni normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, di matrice nazionale o europea.

Si tratta di una norma che sancisce l’obbligo di contrarre in capo agli istituti bancari, con l’obiettivo di garantire l’inclusione finanziaria e ridurre le discriminazioni nell’accesso ai servizi bancari fondamentali.

Motivazione scritta e tempi certi per il diniego  

Il rifiuto, ove basato su ragioni legate alle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, deve essere obbligatoriamente comunicato per iscritto al richiedente, con una motivazione chiara e specifica.

Inoltre, la banca è tenuta a rispettare un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della richiesta per fornire tale risposta.

Divieto di recesso da conti con saldo attivo  

Il secondo comma dell’articolo 1857-bis introduce un divieto di recesso per la banca dai contratti di conto corrente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, quando i saldi siano in attivo.

Tale recesso sarà ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano le medesime motivazioni legate alla normativa antiriciclaggio o antiterrorismo, in coerenza con quanto previsto per il diniego di apertura del conto.

Modifica al Codice del consumo

Per finire, si dispone l’abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

La norma abrogata consentiva al professionista (ossia l’operatore bancario), in caso di giustificato motivo, di recedere senza preavviso dai contratti relativi a servizi finanziari, purché ne desse immediata comunicazione al consumatore.

Con l’eliminazione di tale facoltà, le clausole contrattuali che prevedano un recesso immediato e unilaterale senza preavviso sono ora considerate presuntivamente vessatorie, ai sensi del Codice del consumo.

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