Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato la nuova versione delle Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore (ETS), aggiornando il precedente documento del dicembre 2020.
L’aggiornamento interviene in una fase importante per il comparto non profit, caratterizzata dal progressivo completamento della Riforma del Terzo settore e dall’imminente entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice del Terzo settore (CTS).
Le Norme sono poste in consultazione pubblica fino al 28 gennaio 2026 e hanno l’obiettivo di fornire agli operatori uno strumento operativo e sistematico per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, tenendo conto delle peculiarità organizzative, giuridiche e finalistiche degli ETS.
La finalità principale del documento è quella di definire principi, criteri e regole di condotta cui deve attenersi l’organo di controllo degli enti del Terzo settore nello svolgimento dell’attività di vigilanza.
In particolare, le Norme mirano a:
Il documento si pone, dunque, come riferimento essenziale per uniformare le prassi professionali e favorire una corretta governance degli ETS.
I Principi e i Criteri direttivi delle Norme di comportamento traggono ispirazione dalle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, in considerazione della forte analogia tra:
Tuttavia, il CNDCEC evidenzia come tale richiamo non possa tradursi in una semplice trasposizione delle logiche societarie. La normativa del Terzo settore attribuisce infatti all’organo di controllo compiti aggiuntivi, necessari per verificare:
Le nuove Norme delineano in modo puntuale le caratteristiche dell’organo di controllo degli ETS, sottolineandone il ruolo centrale nel sistema dei controlli interni.
L’organo di controllo:
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria per:
Assemblee, governance e poteri sostitutivi
Tra le novità di matrice più strettamente “societaria” si segnala:
In particolare, qualora gli amministratori non provvedano alla convocazione dell’assemblea a seguito di una sollecitazione formale, l’organo di controllo è legittimato a intervenire direttamente.
Vigilanza sul patrimonio dell’ente
Un profilo di particolare rilievo riguarda la tutela del patrimonio minimo dell’ente.
Le Norme prevedono uno specifico obbligo di attivazione dell’organo di controllo nel caso in cui il patrimonio netto si riduca in modo durevole di oltre un terzo rispetto al minimo previsto dal CTS.
In tale ipotesi, l’organo di controllo deve sollecitare l’adozione dei provvedimenti necessari, quali:
Scioglimento, liquidazione ed estinzione
Le nuove Norme dedicano ampio spazio alle fasi di scioglimento ed estinzione dell’ente, attribuendo all’organo di controllo un ruolo attivo nella verifica della tempestiva attivazione degli amministratori.
Durante la liquidazione, la funzione di vigilanza permane e si adatta al mutato assetto organizzativo. L’organo di controllo è chiamato a monitorare:
Whistleblowing e controlli interni
Tra le novità di maggiore impatto operativo rientra l’inclusione espressa del whistleblowing nell’ambito della vigilanza dell’organo di controllo.
In presenza dei presupposti previsti dal D.lgs. 24/2023, l’organo di controllo deve verificare:
Attenzione alle specificità del Terzo settore e principio di proporzionalità
Le Norme introducono disposizioni dedicate:
Particolare rilievo assume il principio di proporzionalità, in base al quale l’intensità e le modalità dei controlli devono essere calibrate in funzione:
Il CNDCEC chiarisce che le Norme disciplinano esclusivamente l’attività di vigilanza e non l’eventuale revisione legale dei conti, esercitata:
Tuttavia, viene valorizzato il confronto strutturato e periodico tra organo di controllo e revisore legale, considerato parte integrante di un sistema di controlli efficace.
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