Trasformazione associazione professionale in STP: chiarimenti sulle ritenute

Pubblicato il 27 marzo 2026

La risposta n. 85 del 26 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta un tema operativo di grande rilievo per gli studi professionali interessati da processi di riorganizzazione. In particolare, viene chiarito che le ritenute d’acconto attribuite ai soci e non interamente utilizzate possono essere riattribuite all’associazione professionale anche nel caso in cui questa, nelle more della presentazione delle dichiarazioni, sia stata trasformata in una società tra professionisti (STP).

Il documento si concentra sulla gestione delle ritenute in presenza di operazioni straordinarie, confermando la possibilità di preservare i crediti maturati prima della trasformazione.

Il caso concreto e il dubbio sulla riattribuzione delle ritenute

L’istanza di interpello riguarda uno studio associato operante nell’ambito della consulenza del lavoro che, con effetto dal 1° gennaio 2026, ha adottato la forma giuridica di società tra professionisti costituita come S.r.l.

Nel periodo d’imposta 2025, antecedente alla trasformazione, l’attività è stata esercitata in forma associata, con produzione di reddito di lavoro autonomo imputato ai soci per trasparenza, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del TUIR. In parallelo, le ritenute d’acconto applicate sui compensi percepiti dallo studio sono state attribuite agli associati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. In linea con la prassi, i soci, in presenza di un’incapienza rispetto alla propria imposta personale, possono decidere di retrocedere tali ritenute all’associazione.

A seguito della trasformazione, a partire dal 2026 il reddito prodotto assume invece natura di reddito d’impresa. Da qui nasce il dubbio interpretativo sottoposto all’Amministrazione finanziaria: se, in sede di dichiarazioni relative al 2025 (modello Redditi SP per lo studio e modello Redditi PF per i soci), sia ancora consentito ai soci riattribuire le ritenute non utilizzate all’associazione, nonostante questa abbia nel frattempo assunto la veste di STP S.r.l.

Il quadro normativo di riferimento

Per giungere alla soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate richiama un articolato quadro normativo che disciplina sia il regime delle ritenute sia gli effetti fiscali delle operazioni straordinarie tra professionisti.

In primo luogo, assume rilievo centrale l’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal Decreto legislativo n. 192/2024, che ha sistematizzato il trattamento fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. La norma prevede un principio generale di neutralità fiscale: conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono associazioni professionali e società tra professionisti non determinano l’emersione di plusvalenze o minusvalenze. Tale neutralità è però subordinata alla continuità dei valori fiscali, garantita dal subentro del soggetto risultante dall’operazione in tutte le posizioni attive e passive del soggetto originario, da evidenziare anche mediante appositi prospetti di riconciliazione in dichiarazione.

La disposizione disciplina inoltre il passaggio tra regimi reddituali differenti, stabilendo che, nel transito da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa (o viceversa), i componenti già tassati o dedotti non assumono nuovamente rilevanza fiscale, evitando duplicazioni o salti d’imposta.

Accanto a tale previsione, vengono in rilievo le regole ordinarie in materia di ritenute, contenute nell’articolo 22 del TUIR e nell’articolo 25 del DPR n. 600/1973. In base a tali disposizioni, le ritenute operate sui compensi delle associazioni professionali sono imputate per trasparenza ai soci, che possono utilizzarle in diminuzione della propria IRPEF. La prassi amministrativa ha inoltre riconosciuto la possibilità, in caso di incapienza, di riattribuire tali ritenute all’associazione.

Infine, l’Agenzia richiama il principio civilistico di continuità sancito dall’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto risultante dalla trasformazione prosegue in tutti i rapporti giuridici del soggetto trasformato, mantenendone diritti e obblighi.

L’insieme di queste disposizioni consente di inquadrare le operazioni di trasformazione in un’ottica di continuità sostanziale, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello fiscale, presupposto essenziale per la soluzione fornita nel caso di specie.

Riattribuzione delle ritenute e trasferimento del credito alla STP

Sulla base del quadro normativo richiamato, l’Agenzia delle Entrate - risposta 85/2026 -  ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, confermando la possibilità di proseguire nel meccanismo di riattribuzione delle ritenute anche in presenza della trasformazione in STP.

In particolare, viene chiarito che i soci, una volta scomputate le ritenute d’acconto dalla propria IRPEF nel modello Redditi PF 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, possono trasferire all’associazione l’eventuale quota residua non utilizzata. Tali ritenute devono essere indicate dallo studio associato nella dichiarazione relativa all’ultimo periodo d’imposta precedente alla trasformazione, ossia nel modello Redditi SP 2026.

L’Agenzia precisa inoltre che, qualora l’ammontare delle ritenute riattribuite risulti superiore alle imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza non si perde ma si trasferisce alla società tra professionisti risultante dalla trasformazione. In applicazione del principio di continuità giuridica sancito dall’articolo 2498 del codice civile, la STP subentra nei rapporti attivi e passivi dell’associazione e può quindi utilizzare tali importi come crediti.

Sotto il profilo operativo, viene confermato che la società potrà impiegare le ritenute così acquisite in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6830, per il pagamento di imposte e contributi.

Effetti pratici per gli studi professionali

Il chiarimento fornito dall’Agenzia assume rilievo concreto nella gestione delle operazioni di riorganizzazione, offrendo certezza sul trattamento di poste fiscali spesso critiche come le ritenute. In particolare, viene confermata la possibilità di pianificare la trasformazione in STP senza il rischio di dispersione di crediti maturati nel periodo precedente, con effetti positivi anche in termini di ottimizzazione finanziaria.

Dal punto di vista operativo, emerge l’esigenza di un attento coordinamento tra i soci e lo studio nella fase dichiarativa, al fine di garantire la corretta evidenziazione delle ritenute e il loro trasferimento. Assume inoltre importanza la tracciabilità delle operazioni e la coerenza dei dati riportati nelle dichiarazioni, elementi fondamentali anche in chiave di eventuali controlli.

Nel complesso, l’indirizzo interpretativo rafforza l’attrattività della forma societaria per l’esercizio delle attività professionali, garantendo continuità nei rapporti fiscali e maggiore flessibilità nella gestione dei crediti tributari.

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