Trasporto su strada: più controlli e infrazioni

Pubblicato il 09 aprile 2025

Prosegue, alla Camera dei deputati, l’iter dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, volto a recepire la direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e ad allineare il diritto nazionale alle modifiche della direttiva 2006/22/CE e del regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto del Governo n. 259).

Il provvedimento è stato assegnato il 21 marzo 2025 in sede referente alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro). L'esame parlamentare è stato avviato nella seduta del 27 marzo 2025 e il termine per l’espressione del parere è il 30 aprile 2025.

Lo schema di decreto legislativo (Atto n. 259) è composto da 3 articoli, di cui il primo novella l’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, relativa al distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che, a sua volta, modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

L'intervento normativo previsto dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 259) si rende necessario al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e al contempo per rafforzare il sistema dei controlli e della vigilanza nel settore del trasporto su strada, grazie anche a un nuovo sistema di classificazione delle infrazioni.

Le modifiche sono contenute nell’articolo 1, che reca disposizioni integrative e correttive all’articolo 2 del D.Lgs. n. 27/2023, a modifica del D.Lgs. n. 144/2008.

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.

Sistema nazionale di classificazione del rischio: come funziona

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 144 del 2008, così come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023, disciplina il c.d. Sistema nazionale di classificazione del rischio applicabile alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.  Si tratta di uno strumento chiave per valutare l’affidabilità delle imprese di trasporto, incentivare il rispetto delle normative europee e nazionali, e garantire un sistema di vigilanza mirato ed efficace.

Il sistema si applica a tutte le imprese di trasporto, soggette a una classificazione fondata sul numero e sulla gravità delle infrazioni commesse, come previsto dall’Allegato III al decreto legislativo n. 144/2008.

Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione sono quelle in violazione:

Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalità di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione. Le imprese che presentano un livello di rischio elevato vengono sottoposte a controlli più frequenti e verifiche più rigorose.

Il quarto comma dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 144 del 2008 vigente dispone che, al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli

Infine, si prevede che le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea possano accedere direttamente alle informazioni contenute nel sistema nazionale, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, previsto all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Sistema nazionale di classificazione del rischio: cosa cambia

Lo schema di decreto legislativo  (Atto n. 259, articolo 1, lett. a) modifica di fatto il comma 4 dell'articolo 11del decreto legislativo n. 144 del 2008, inserendo dopo le parole: "Al fine di agevolare controlli su strada" le seguenti: "e nei locali delle imprese".

Il legislatore, al fine di garantire l’equiparazione e la sostanziale accessibilità ai dati da parte di “tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli” (comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 144 del 2008), consente anche agli ispettori del lavoro:

Nuovo sistema di classificazione delle infrazioni

L’articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto introduce la nuova lettera “q-bis” nell’art. 2 del D.Lgs. 27/2023 sostituendo l’Allegato III del D.Lgs. 144/2008 con la versione aggiornata dell’Allegato III della direttiva 2006/22/CE, come modificato dalla direttiva delegata (UE) 2024/846.

L'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, oggetto di modifica, contiene un nuovo sistema di classificazione delle infrazioni.

Infrazioni sui tempi di guida e riposo (reg. CE n. 561/2006).

Lo schema di decreto legislativo (Atto n. 259)  classifica le infrazioni sui tempi di guida e riposo in 4 categorie, vale a dire in IPG (più grave), IMG (molto grave), IG (grave), IM (minore), laddove l’Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008 ne prevede solo 3 tipologie, non contemplando la categoria delle infrazioni più gravi (IPG), introdotta per le infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone.  Inoltre, sono riformulate talune infrazioni e introdotte alcune nuove infrazioni.

Infrazioni sul tachigrafo intelligente (reg. UE n. 165/2014).

Lo schema di decreto legislativo (Atto n. 259) classifica le infrazioni sul tachigrafo intelligente in 3 categorie : infrazione più grave (IPG), infrazione molto grave (IMG) e infrazione grave (IG). Sono inoltre introdotte nuove fattispecie di infrazione.

NOTA BENE: La classificazione più severa delle infrazioni inciderà significativamente sul sistema dei controlli. Il punteggio attribuito a seconda delle infrazioni commesse determina infatti il fattore di rischio delle imprese, esponendole, in presenza di un fattore di rischio elevato, a controlli più rigorosi e frequenti.

L’aggiornamento della classificazione nazionale delle infrazioni si è reso necessario anche per evitare l’apertura di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea, considerando che il termine per il recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846 è scaduto il 14 febbraio 2025.

Da ultimo va ricordato che il disegno di legge di delegazione europea 2024, approvato dal Senato e all'esame della Camera dei deputati, prevede il recepimento, in Allegato A, della direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, che prevede la sostituzione dell'Allegato III della direttiva 2006/22/CE.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy