Ultime indicazioni per chiudere le liti fiscali

Pubblicato il 24 novembre 2011 In prossimità della data del 30 novembre prossimo, entro cui gli interessati alla definizione agevolata delle liti fiscali minori devono versare le somme richieste, l'Agenzia delle entrate fornisce gli ultimi necessari chiarimenti che si aggiungono a quelli contenuti nella circolare n. 48 del 24 ottobre scorso.

Con la risoluzione n. 107 del 23 novembre 2011, si conferma la possibilità di definire la lite scomputando dalle somme dovute gli importi relativi alla cartella di pagamento correttamente compensati e versando le eventuali somme residue. Non è invece ammesso effettuare il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione delle liti minori utilizzando in compensazione crediti del contribuente. Si riportano le ulteriori precisazioni.

Agevolazioni piccola proprietà contadina – Il contribuente può chiudere la lite sorta a seguito di ricezione di avviso di liquidazione con cui viene accertata la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e viene richiesto il pagamento di imposte maggiori rispetto a quelle applicate al momento della registrazione dell’atto; si tratta, infatti, di atto di natura impositiva.

Iscrizione ipotecaria – Posto che, ai sensi della circolare n. 48/2011, possono essere definite le controversie derivanti da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti, si ammette a definizione agevolata l’iscrizione di ipoteca che non sia stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo definibile, a patto che l'Agenzia delle entrate sia stata parte in giudizio alla data del 1° maggio 2011.

Dichiarazione congiunta – Anche il coniuge, in qualità di secondo dichiarante, può definire la controversia relativa ad una cartella di pagamento notificata solo all'altro coniuge, se dichiara di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento ovvero se impugna l'atto unitamente alla cartella di pagamento.

Società di persone – Poiché vige il principio dell'autonomia dei giudizi, in caso di accertamento del reddito della società inviato sia a questa che ai quattro soci e, alla data del 1° maggio 2011, solo due dei soci abbiano iniziato una lite, è inibito agli altri due di chiudere in via agevolata le cause iniziate dopo il 1° maggio, per mancanza del requisito della pendenza.

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