Una sola violazione basta per l’esclusione dalla gara

Pubblicato il 12 aprile 2011 Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9300/2011, ha stabilito che è fuori dalla gara d’appalto la ditta che ha commesso anche una sola violazione contributiva; il tardivo pagamento dei contributi non ha effetto sanante dell'irregolarità accertata.

Si spiega che il plurale utilizzato dalla normativa – articolo 38 del Dlgs 163/2006 – che parla di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali “, va collegato al dato generale e astratto dell'ipotesi normativa e non ad un numero di infrazioni: “l'uso del plurale per qualificare la condotta effrattiva delle norme sugli obblighi di contribuzione del datore di lavoro si collega al carattere generale e astratto del dato normativo, riferito all'ampia casistica delle violazioni nella materia de qua che, in concorso con la connotazione di gravità, precludono la partecipazione alla gara”.

La sentenza, inoltre, si discosta da quanto precedentemente affermato con altra sentenza (n.1228/2011), ossia che il parametro dell’irregolarità contributiva – scostamento di 100 euro o del 5% fra somme dovute e versate, relativamente a ciascun periodo di paga o contribuzione – non è inderogabile, stabilendo che i parametri sono da applicare in modo automatico. Nel caso di specie, la ditta aveva un debito Inps di 14mila euro per tre periodi di contribuzione.
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