Usucapione su bene in compossesso

Pubblicato il 11 luglio 2017

E’ necessaria, ai fini dell’usucapione, una manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato, attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.

Così, in presenza di un compossesso di un bene, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore.

Ad ogni modo, l’onere della prova grava su chi invochi l’intervenuta usucapione del bene.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 16414 del 4 luglio 2017.

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