Volo cancellato. Niente danno "non patrimoniale"

Pubblicato il 12 giugno 2015

Con sentenza n. 12088 depositata il 10 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un passeggero, volto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della cancellazione di un volo, per cui aveva dovuto trascorrere una notte intera in aeroporto e ritardare al giorno successivo il ritorno a casa.

Il Tribunale in sede di appello, infatti, aveva accordato al passeggero una minima parte rispetto alla somma complessivamente richiesta, comprensiva delle sole spese vive  sostenute a terra durante l'attesa del nuovo volo.

Avverso detta decisione ricorreva dunque il passeggero, lamentando innanzitutto come i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le circostanze da esso allegate, atte a provare, nella fattispecie, la sussistenza di un danno anche "non patrimoniale". In tal senso, ad esempio, il fatto che il volo era stato cancellato per uno sciopero di cui tuttavia la compagnia aerea era a conoscenza da tempo o il fatto che non gli fossero stati forniti dalla compagnia medesima, alcun vettovagliamento nè una sistemazione alberghiera per la notte.

A tal proposito, il ricorrente invocava la tutela offerta dal Regolamento CE n. 261-2004, secondo cui il vettore, a prescindere dal fatto che risulti o meno responsabile della cancellazione del volo, è sempre tenuto ad offrire al passeggero – che versa comunque in una condizione di disagio – un contenuto minimo di assistenza a terra.

Nel caso di specie la Cassazione, pur ritenendo pacifica la violazione, da parte della compagnia, dei suddetti obblighi di assistenza (non essendosi adoperata, nel caos delle cancellazioni, ad offrire ai passeggeri idonea sistemazione in albergo), ha ritenuto tuttavia non applicabile il menzionato Reg. CE.

Per cui – ha proseguito la Corte – la richiesta di risarcimento del danno "non patrimoniale" non può qui trovare fondamento nella invocata normativa sovranazionale, bensì eventualmente nelle sole disposizioni della normativa interna, con i limiti da questa fissati in ordine al risarcimento medesimo.

Sicché, nel caso in esame, il ristoro richiesto a titolo di "danno non patrimoniale" per i disagi subiti in conseguenza della cancellazione del volo, non può essere accolto, atteso che non risulta ravvisabile alcuna ipotesi di reato, nè la lesione di un diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy