Super Green Pass su mezzi pubblici e voto dei parlamentari: nessun conflitto di attribuzioni

Pubblicato il 20 gennaio 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti dell'Esecutivo, sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia in ordine all’articolo 1, secondo comma, del Decreto legge n. 229/2021.

La norma in esame dispone che, dal 10 gennaio 2022, l’accesso ai mezzi pubblici di trasporto sia subordinato al possesso del Green Pass rafforzato (ottenibile, si rammenta, con vaccinazione o guarigione dal Covid-19).

E' l'Ufficio stampa della Consulta ad aver anticipato l'esito della Camera di consiglio di ieri, attraverso un comunicato del 19 gennaio, diffuso in attesa dell’ordinanza della Corte, il cui deposito è previsto per i prossimi giorni.

Nel comunicato, sono illustrati i motivi posti alla base del conflitto: secondo i ricorrenti, privi del Super green pass, la norma menzionata impedirebbe loro di partecipare ai lavori parlamentari, compresi quelli finalizzati all’elezione del Presidente della Repubblica, in calendario per il prossimo 24 gennaio.

Gli stessi, essendo residenti nelle isole, non potrebbero raggiungere il Parlamento con aerei o traghetti pubblici senza la certificazione verde Covid.

Da qui la richiesta di urgente sospensione cautelare della disposizione.

Consulta: l'obbligo di Super Green pass non riguarda le attribuzioni parlamentari

A fronte di tali rilievi, tuttavia, i giudici costituzionali hanno escluso la sussistenza di una manifesta violazione delle prerogative costituzionali per come lamentata dai ricorrenti.

La previsione oggetto di conflitto - si legge nella nota - regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l’intera collettività.

Essa "non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, incise in via fattuale e di riflesso, attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente".

La dichiarazione di inammissibilità - conclude la nota - assorbe la decisione sull’istanza di sospensione cautelare.

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