Agriturismo, immobile “Tupini” con Iva al 10%

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Agriturismo, immobile “Tupini” con Iva al 10%

Con la risposta n. 4 del 18 settembre 2018 all’interpello di un imprenditore agricolo proprietario di un terreno sul quale intende costruire tre appartamenti (due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare a sua “prima casa”), l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • anche il contratto di appalto per la costruzione dell’immobile “Tupini” potrà essere assoggettato ad Iva con aliquota ridotta, 10%, laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative (utilizzate per fornire prestazioni di alloggio in strutture ricettive) ed uffici e negozi richieste per i c.d. edifici Tupini (art. 13 della Legge n. 408 del 1949) ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972;
  • per la detrazione Iva è necessario identificare e distinguere la quota parte della stessa riferibile alla sfera privata dalle quote riferite all’attività agricola e agrituristica, con criterio di ripartizione dei costi basato sulle quote millesimali.

L'Agenzia, nella risposta all'interpello, ricorda che possono essere considerati “Tupini” gli edifici che, unitariamente considerati, hanno destinazione prevalente per le abitazioni, secondo il seguente rapporto: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie destinato a negozi. Viene confermato che il criterio discretivo per la distinzione tra immobili a uso abitativo e immobili strumentali è quello oggettivo della classificazione catastale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Infine, l'Agenzia precisa che:

  • se non si è optato per il regime ordinario, trova applicazione il regime speciale per i produttori agricoli (l’imposta assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili non è detraibile per la parte eccedente la detrazione forfettaria effettuata a compensazione dell’imposta dovuta sulla cessione di prodotti agricoli ex articolo 34, Dpr 633/1972);
  • se si esercita l’attività di agriturismo, senza effettuare l’opzione per il regime ordinario, l’Iva è detraibile forfetariamente in misura pari al 50% dell’imposta sui corrispettivi delle operazioni imponibili, restando, tuttavia, esclusa la possibilità di detrarre analiticamente l’Iva relativa ai costi sostenuti nell’esercizio, nella specie, dell’attività agrituristica.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 18 settembre 2018 - Leasing immobiliare. Rettifica detrazione Iva solo dopo l’effettivo acquisto degli immobili - Moscioni

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