Cause ostative nel regime forfettario: possibile rimuoverle per non decadere dall'anno successivo

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Cause ostative nel regime forfettario: possibile rimuoverle per non decadere dall'anno successivo

Il regime forfettario, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190 del 23 dicembre 2014, ha subito un consistente “restyling” con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). Tra le modifiche apportate, che più hanno avuto risalto, vi è l’innalzamento a 65.000 euro del limite di ricavi annui (che dal 2019 vale per tutte le attività) relativamente all’accesso al regime e al superamento del quale il contribuente decade dalla possibilità di utilizzarlo. Sono stati anche eliminati alcuni limiti in precedenza stabiliti che facevano riferimento al costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali (20.000 euro) ed al costo per personale dipendente (5.000 euro), tali requisiti facevano riferimento alle lettere b) e c) del comma 54, della Legge 190/2014, (testo previgente). Il legislatore è anche intervenuto su altri aspetti (in particolare sulle cause ostative), con l’intento di evitare che l’ampliamento dei soggetti che potenzialmente potessero ricorrere al regime forfettario portasse con sé degli abusi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una attesa Circolare (n. 9 del 24 aprile 2019), avente ad oggetto l'analisi delle novità introdotte alla disciplina del regime forfettario dalla Legge di Bilancio 2019 e ha rivolto particolare attenzione alle cause ostative.

A parte l’innalzamento del limite di ricavi/compensi annuali divenuto uguale per tutti i settori di attività, rimangono invariati gli altri requisiti come: le percentuali di redditività ai fini della determinazione del reddito imponibile, le semplificazioni contabili e gli obblighi ed adempimenti dichiarativi, la percentuale dell’imposta sostitutiva. Con riferimento alle cause ostative, diverse sono state le istanze di interpello pervenute all’Agenzia sulla operatività o meno del “nuovo” regime forfettario a partire del 2019. Le risposte fornite dall’Agenzia si sono basate fondamentalmente su quanto chiarito nella citata circolare n. 9 del 24 aprile 2019.

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