Concessionari autostradali. Fatture emesse su richiesta del cliente

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Concessionari autostradali. Fatture emesse su richiesta del cliente

Nel rispondere ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per ricordare alcuni aspetti attinenti l’emissione delle fatture, quali: la tempistica per richiedere il rilascio della fattura e le modalità operative per emettere i documenti.

L’Istante è una concessionaria autostradale che ha ricevuto, da parte di alcuni utenti, richieste di emissione di fatture, relative a pedaggi autostradali per transiti effettuati nel 2016, 2017 e fino alla data di scadenza della concessione, vale a dire il 2018.

A tal fine, vuole sapere se esiste un termine entro il quale gli utenti hanno diritto di richiedere il rilascio della fattura e come devono essere emesse ed annotate nei registri IVA le fatture, dopo l’ingresso dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

Concessionari autostradali. Fatture richieste entro il termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione

L’Agenzia, nella risposta ad interpello n. 454 del 31 ottobre 2019, ricorda alcune norme che regolano l’attività degli enti concessionari di autostrade, come per esempio quella secondo la quale: “gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali soltanto dietro specifica richiesta da parte degli utenti". A cui è collegata la norma in base alla quale: “nel caso in cui i pedaggi siano regolati mediante "carte di credito" a pagamento differito la fattura dovrà essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti".

Essendo certo solo il termine di emissione con riferimento ai pedaggi regolati con "carte di credito", l’Agenzia ricorda che negli altri casi un termine generale entro cui è possibile richiedere la fattura è desumibile dalla disciplina IVA.

Premesso ciò, il termine entro cui le fatture possono essere richieste coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (modificato dall'articolo 2, comma 1, del Dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), secondo cui: “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

L’Agenzia ricorda, però, che prima della modifica del 2017, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato "al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Pertanto, risponde al primo quesito sulla tempistica della richiesta di emissione della fattura nel seguente modo:

  • le fatture relative ai pedaggi del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019;

  • le fatture relative ai pedaggi del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2018;

  • le fatture relative ai pedaggi del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019.

Circa le modalità di emissione delle fatture, si ricorda che la Legge n. 205 del 2017 ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, che riguarda anche le fatture emesse su richiesta dei clienti.

Pertanto, conclude la risposta n. 454/2019: i concessionari autostradali emettono, su richiesta del cliente, e al più tardi nel termine come sopra individuato, fatture elettroniche tramite Sistema d'Interscambio, utilizzando una numerazione seriale distinta al fine di separarle dalle altre fatture emesse, atteso che le somme ivi indicate già partecipano alla liquidazione periodica IVA all'atto dell'incasso dei corrispettivi.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 29 ottobre 2019 - Fatture nei confronti della PA e fatture elettroniche differite. Chiarimenti Entrate – Moscioni

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