Concordato con continuità aziendale, note di variazione senza obbligo di versamento

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Concordato con continuità aziendale, note di variazione senza obbligo di versamento

Con la risposta n. 54 del 30 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate affronta alcuni aspetti riguardanti la debenza dell’Iva indicata nelle note di variazione in caso di concordato con continuità aziendale.

Concordato con continuità aziendale: stesse regole del concordato preventivo

Il quesito è sollevato da una società che ha presentato domanda di ammissione alla procedura di “concordato con continuità aziendale”, in cui i creditori privilegiati sono stati soddisfatti integralmente, mentre i creditori chirografari sono stati pagati solo in parte.

A causa della falcidia dei crediti non privilegiati, i creditori insoddisfatti hanno emesso note di variazione per recuperare l’Iva relativa alla parte di credito falcidiata (in base all’articolo 26 del Dpr n. 633/72, cosiddetto decreto Iva). A tal fine, la società istante chiede all’Agenzia delucidazioni sul trattamento da riservare all’Imposta addebitata con le note di variazione.

Nello specifico, si richiede se anche nel caso di società ammessa al concordato con continuità aziendale valgano le stesse precisazioni rese, con la risoluzione n. 161/2001, rispetto al concordato preventivo.

In tale documento di prassi, l’Agenzia aveva specificato che: la società in concordato, dopo aver ricevuto le note di variazione Iva relative ai debiti chirografari oggetto di falcidia, è obbligata ad annotarle nei registri Iva, ma non anche a versare l’imposta oggetto di rettifica.

Note di variazioni: nessun obbligo per il debitore verso l’Erario

In particolare, essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi della procedura concorsuale.

In caso contrario, si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria della procedura, non giustificata rispetto alle norme che dispongono l'estinzione di ogni debito sorto anteriormente all'inizio della procedura stessa.

L’Agenzia delle Entrate, condividendo la posizione interpretativa della società istante, ricorda di avere ribadito, nella recente circolare n. 8/2017, di ritenere non dovuta la rettifica della detrazione in considerazione delle logiche che ispirano la procedura concorsuale e della più ampia finalità di esdebitazione del debitore.

Tale interpretazione, secondo l’Agenzia, risulta poi coerente:

  • sia con il comma 2 dell'art. 26, che qualifica le procedure concorsuali come causa del "mancato pagamento in tutto o in parte" del corrispettivo;

  • sia con l'articolo 185, paragrafo 2, della Direttiva Iva, che dispone una deroga all'obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell'imposta nell'ipotesi di "operazioni totalmente o parzialmente non pagate".

Alla luce di quanto sostenuto, l’Agenzia conclude asserendo che: “in base alla vigente formulazione del citato articolo 26, comma 2 del decreto Iva, in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva Iva, restano confermati i chiarimenti finora resi nei documenti di prassi richiamati”.

Pertanto, la società in concordato con continuità aziendale, dopo aver ricevuto le note di variazione Iva relative ai debiti chirografari che sono stati falcidiati, è obbligata ad annotarle nei registri Iva (registro delle fatture di vendita con segno positivo o di acquisto con segno negativo), ma non anche a versare l’imposta oggetto di rettifica.

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