Contraddittorio preventivo nel Fisco: chiarimenti in materia doganale

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Contraddittorio preventivo nel Fisco: chiarimenti in materia doganale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024, entra in vigore il 18 gennaio 2024 il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, recante "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente".

Nella stessa giornata – 18 gennaio – trova applicazione un altro provvedimento di riforma fiscale, ossia il decreto legislativo n. 221/2023 concernente l’adempimento collaborativo.

Circa l’entrata in vigore del Dlgs 219/2023, è subito intervenuta l’Agenzia delle Dogane pubblicando la circolare del n. 2/2024, che esamina le disposizioni del contraddittorio in materia tributaria.

Principio del contraddittorio

Tra gli articoli del decreto legislativo n. 219/2023 riveste importanza l’inserimento del principio del contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Dunque, prima che venga emesso prima l’atto impositivo, l’ente impositore deve inviare al contribuente uno schema di provvedimento; sarà assegnato un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”.

L'atto non può essere adottato prima della scadenza del suddetto termine.

Rilevante anche la parte secondo cui l’atto adottato deve contenere una motivazione rafforzata con riferimento alle deduzioni che si ritiene di non dovere accogliere.

Il decreto legislativo n. 219/2023 dispone che il contraddittorio preventivo non trova applicazione per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati che saranno individuati in un apposito decreto del Mef.

Fino a che non verrà reso noto tale provvedimento, non si potrà dar luogo alle nuove regole del contraddittorio preventivo.

Altre novità dello Statuto del contribuente

Il provvedimento che apporta modifiche allo Statuto del contribuente, tra le altre cose, prevede anche:

  • la revisione degli atti dell'Amministrazione finanziaria considerati annullabili;
  • la nullità degli atti del Fisco se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto 219/2023.
  • l'annullabilità dell'atto definitivo in caso di illegittima acquisizione delle prove,

Dogane e contraddittorio preventivo. Norme unionali

L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 2 del 17 gennaio 2024 fornisce chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (D.lgs. 219/2023), soffermandosi proprio sul principio del contraddittorio suddetto.

Con riferimento al termine ora non modificabile di 60 giorni concesso al contribuente per presentare eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, va detto che in caso di controlli doganali è vigente il termine derogatorio di 30 giorni, previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 374/1990.

Tuttavia, la circolare delle Dogane n. 2/2024 ricorda anche come, in materia, hanno rilievo le norme unionali doganali tra cui:

  • le autorità doganali, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, sono tenute a comunicare le motivazioni su cui intendono basarla, assegnando un termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui il contribuente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta per formulare osservazioni;
  • l’esecuzione della verifica della dichiarazione doganale deve avvenire entro “un termine ragionevole” e che tutte le merci della medesima dichiarazione devono essere svincolate in un’unica volta.

Tali norme unionali prevalgono sulla disciplina nazionale.

Cosicché, per quanto riguarda il termine di 60 giorni, le Dogane evidenziano che:

“le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio (“diritto di essere sentiti”) e la relativa tempistica.

Per costante ed univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, è stato chiarito che il primato del diritto dell’Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l’atto dell’Unione in questione. Le autorità e i tribunali nazionali devono pertanto disapplicare le disposizioni nazionali finché sono in vigore le norme imperative dell’Unione”.

ATTENZIONE: Visto il primato della norma unionale su quella nazionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali.

Pertanto:

  • se in fase di sdoganamento l'Ufficio adotta una decisione sfavorevole al contribuente, dovrà concedere un termine pari a 30 giorni per l'eventuale invio di osservazioni e richieste. Il termine è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell'obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa;
  • qualora si effettuino controlli doganali successivi all'accertamento, sebbene le nuove disposizioni facciano venire meno l'articolo 11, comma 4-bis del D.lgs. n. 374 del 1990, rimane l'obbligo di concedere a quest'ultimo un termine pari a 30 giorni (e non 60 ex art. 6-bis, dello Statuto) dalla consegna o dall'avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale.

A conferma di tale lettura delle norme citate, la circolare n. 2/2024 cita la relazione illustrativa al D.lgs. n. 219/2023 che fa salva l’operatività di disposizioni relative a situazioni particolari, ai sensi del principio di specialità.

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