Avvocati. Danni causati dal sostituto? Paga l’assicurazione

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Avvocati. Danni causati dal sostituto? Paga l’assicurazione

Responsabilità professionale dell'avvocato

E’ stata confermata dai giudici di Cassazione la lettura operata dalla Corte di appello rispetto ad una vicenda in cui alcuni dei familiari delle vittime di un disastro aereo avevano avanzato richiesta di risarcimento per responsabilità professionale nei confronti del loro avvocato.

Dopo essere stato incaricato di promuovere un’azione di risarcimento, il professionista aveva conferito mandato ad litem, a sua volta, ad altro legale; quest’ultimo aveva provveduto a redigere l’atto di appello, dimenticandosi, però, di inserire i nominativi dei singoli clienti.

Ne era derivata una pronuncia giudiziale di condanna generica del ministero della Difesa in favore degli istanti "indicati in epigrafe", tra i quali non comparivano, però, i nominativi sopra citati.

Da qui il giudizio di risarcimento per responsabilità professionale.

Decisione impugnata

Nella sentenza di secondo grado era stata dichiarata la condanna sia del primo che del secondo legale, in solido, a pagare tutte le somme liquidate in favore degli eredi delle vittime sul presupposto dell'esistenza di un rapporto professionale con entrambi gli avvocati e, quindi, di una responsabilità professionale anche del secondo avvocato. In detto contesto, l’assicurazione di quest’ultimo era stata dichiarata tenuta a manlevarlo.

La Compagnia di assicurazione aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, che dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dai congiunti delle vittime e contenuta nel loro atto di appello nella causa di risarcimento danni per responsabilità professionale, emergesse con chiarezza che essi non avevano mai avuto nessun rapporto professionale con il secondo legale.

Era da escludere – a suo dire - che la sostituzione nel mandato professionale illegittimamente operata dal primo avvocato potesse produrre l'efficacia di far sorgere un rapporto diretto tra i soggetti rappresentati e il secondo legale, e quindi che da ciò potesse sorgere una responsabilità di quest’ultimo verso i clienti, e, in conseguenza, una obbligazione di manleva della sua assicurazione per la responsabilità professionale.

Cassazione: corresponsabilità dei due avvocati

La Cassazione, in detto contesto, ha ritenuto di dover giungere alla stessa soluzione propugnata dalla Corte d'appello, nel senso della corresponsabilità anche del secondo avvocato e della condanna in manleva in suo favore della società di assicurazione professionale di questi, ma a seguito di un ragionamento diverso rispetto a quello operato in sede di gravame.

La Suprema corte - sentenza n. 1580 del 23 gennaio 2018 - ha sottolineato come, di per sé, il mandato allo svolgimento di un incarico professionale non ammette sostituzioni che non siano autorizzate. Ne discende che il comportamento dell'avvocato che, senza essere stato incaricato dal cliente, ma su incarico del difensore, si ingerisca nella difesa compiendo direttamente atti difensivi, rientra nella prima delle tre ipotesi di sostituzione del mandatario disciplinate dall'art. 1717 c.c. ed ossia, di sostituzione non autorizzata e non necessaria per la natura dell'incarico.

Azione diretta nei confronti del sostituto

Ciò posto, il quarto e ultimo comma dell'art. 1717 medesimo prevede la possibilità per il mandante di agire direttamente contro la persona del sostituto, per far valere le sue pretese rimaste insoddisfatte o lese dal comportamento dell'illegittimo sostituto.

Conseguentemente, ossia, – ha sottolineato la Corte – a fronte dell'illecita attività dell'avvocato che, in sostituzione dell'unico avvocato incaricato dai clienti e senza l'autorizzazione di questi si sostituisca al difensore di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, questi ultimi possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità.

Si tratta di un’azione diretta al risarcimento dei danni che trae la sua fonte dall'esercizio di un'attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell'avvocato non autorizzato. E dalla affermazione di responsabilità del professionista verso i danneggiati discende l'obbligo della sua assicurazione professionale di tenerlo indenne dalle conseguenze dannose provocate a terzi dallo svolgimento dell'attività posta in essere.

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