Donazione indiretta di immobile, quando si applica l'esclusione d'imposta?

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Donazione indiretta di immobile, quando si applica l'esclusione d'imposta?

Nell'ipotesi di donazione indiretta di immobile, il contribuente (donatario-compratore) non è tenuto ad indicare, nell'atto di compravendita, di volersi avvalere dell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 346/1990 (TU delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17424 del 16 giugno 2023, nel respingere la tesi dell'Amministrazione finanziaria in una vicenda giudiziaria che aveva portato all'annullamento di un avviso di liquidazione emesso a carico di una contribuente per omesso versamento dell'imposta di registro in relazione a donazioni di denaro.

La previsione richiamata è quella secondo cui l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica nei casi di donazioni o di liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'IVA.

Donazione indiretta di immobile: esclusione d'imposta, non esenzione

Per la Suprema corte, tale norma si configura quale esclusione d'imposta ed è incentrata solo sul dato dell'obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA.

Si tratta di una norma con cui il legislatore, perseguendo l'obiettivo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su una fattispecie imponibile che, pur se composta da due distinti negozi, è manifestazione di un'unica capacità contributiva, ha circoscritto l'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e non introdotto una deroga alla regola generale di imponibilità delle libera.

Laddove, quindi, risulti un collegamento tra liberalità e trasferimento si è automaticamente in presenza di una fattispecie esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

La norma di esclusione in esame, in altri termini, opera direttamente, non essendo necessario l'intervento attivo del contribuente: è già il legislatore che esclude la rilevanza impositiva della fattispecie.

Va esclusa, quindi, la necessità di un'esplicita richiesta di applicazione della norma da parte del contribuente, che non può essere onerato del farne espressa dichiarazione in atto, dichiarazione invece obbligatoria quando lo stesso sia chiamato a scegliere un regime impositivo più favorevole rispetto a quello ordinario, come avviene, in generale, per le ipotesi di esenzione o di agevolazione d'imposta.

In definitiva, ciò che rileva per l'applicabilità dell'esclusione, è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di dare prova.

Collegamento tra liberalità e trasferimento provato? Imposta esclusa

Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno giudicato esente da censure in diritto la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva escluso l'applicazione dell'imposta di donazione nei confronti della contribuente.

Quest'ultima aveva infatti dimostrato, con documentazione allegata al ricorso - consistente in ricevute di pagamenti e dati notarili per gli acquisti degli immobili - di aver utilizzato la somma avuta in donazione per l'acquisto di immobili.

Era stato considerato di rilievo, in tale contesto, anche il breve lasso di tempo trascorso dal ricevimento della donazione e l'investimento di essa.

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