Entrate e Cndcec, convenzione per le procure

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Entrate e Cndcec, convenzione per le procure

Sottoscritta una Convenzione Entrate-Cndcec (maggio 2019), che permette ai commercialisti di assistere e rappresentare i clienti negli uffici territoriali dell’Agenzia senza esibire i documenti relativi alla procura in formato cartaceo.

Per le procure presto un nuovo applicativo dal Cndcec.

Lo annuncia l’agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28 maggio 2019.

Convenzione per lo scambio di dati

La Convenzione, che porta le firme del direttore dall’Agenzia, Antonino Maggiore, e del presidente del Cndcec, Massimo Miani, dà l’avvio, in via sperimentale, a un nuovo servizio tramite cui le Entrate potranno acquisire in maniera veloce e sicura le informazioni:

  1.  sugli iscritti all’albo (albo e sezione di appartenenza, provincia e stato iscrizione);
  2.  sulle procure conferite dai clienti per rappresentanza o assistenza, che non dovranno quindi più essere necessariamente esibite su carta ad ogni accesso presso gli uffici.

Si legge nel documento, che la convenzione disciplina i rapporti tra le parti relativamente:

a) al servizio di acquisizione da parte dell’Agenzia delle informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come definito all’allegato 1;

b) alla predisposizione di un servizio telematico per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo - e di quelle relative ai dipendenti e ai collaboratori del medesimo professionista autorizzati - per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/1973, eliminando la necessità di esibizione della stessa in formato cartaceo ad ogni accesso.

Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di ampliare con successivi accordi le forme di collaborazione, con particolare riferimento agli scambi informativi, più idonee al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Il consigliere Cndcec delegato alla fiscalità, Gilberto Gelosa, spiega: “Tecnicamente per la procura l’iter sarà semplificato, non sarà quindi necessario presentarsi all’Agenzia con il documento cartaceo e neppure andare in Agenzia per rilasciare una procura ai propri collaboratori, prassi che ora richiede tempo e avviene attraverso fogli volanti, che poi entrano nella cartella del contribuente. Il funzionario potrà verificare l’esistenza delle procure dal terminale”.

Necessario, ai fini della convenzione, un nuovo applicativo dal Cndcec

È, così, rafforzato lo scambio di dati tra l’agenzia delle Entrate ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per le procure, i professionisti non dovranno più recarsi fisicamente all’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni relative alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nell’albo, che devono essere trasmesse in via telematica all’Anagrafe tributaria, potranno essere acquisite dall’Agenzia anche tramite un nuovo applicativo, che sarà reso disponibile dal Cndcec.

Attraverso la procedura sulle informazioni in merito alla procura, i commercialisti potranno assistere e rappresentare i propri clienti dinanzi agli uffici territoriali dell’Agenzia anche senza l’esibizione dei documenti in formato cartaceo.

La Convenzione è valida per tre anni ma si potrà rinnovare

Rientra nell’ambito del Protocollo quadro stipulato il 3 maggio 2017 e resterà valida per 3 anni. Poi potrà essere rinnovata.

Le informazioni saranno trattate secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per i fini dell’intesa e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

Basterà compilare il modello in allegato alla Convenzione, in cui si dichiara di aver ricevuto dal cliente specifica procura per lo svolgimento di attività di rappresentanza o assistenza presso gli Uffici dell’Agenzia.

La copia della procura andrà conservata per 10 anni, così come la copia del documento di identità del delegante, a decorrere dalla data di scadenza.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 28 maggio 2019 - Domande di ANF, anche i Commercialisti abilitati alla trasmissione - Bonaddio

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