Esenzione IRES da Finanziaria 2007 per le associazioni senza fine di lucro

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Con il decreto emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 16 dicembre 2014, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 298 del 24 dicembre 2014, si individuano le associazioni senza fine di lucro ammesse a fruire dei benefici introdotti dall’art. 1, comma 185, della legge Finanziaria 2007.

La norma prevede che - dal periodo d’imposta 2007 - le associazioni che operano per la realizzazione, ovvero partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, “sono equiparate ai soggetti esenti dall’IRES”. Sono, inoltre, esenti dagli obblighi previsti dal D.P.R. n. 600/1973 e seguenti modificazioni.

La Finanziaria 2007, in particolare, demanda al Ministero l’emanazione di un decreto al fine di individuare soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - In breve - Tutte le associazioni esentate dall’Ires

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