I congedi al padre lavoratore

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L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), al fine di sostenere la condivisione di alcuni dei compiti che gravano sulla famiglia e in un’ottica proiettata verso la promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti e della cura dei figli all’interno della coppia, ha introdotto la possibilità per il padre lavoratore del settore privato, di astenersi dal lavoro per ulteriori tre giornate. Per divenire operativa, tale novità ha dovuto attendere la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/12/2012, in G.U. n. 237 del 13/2/2013, che ne ha stabilito i criteri di accesso. In ultimo l’Inps, prima con la circolare n. 40 del 14/3/2013 e in seguito con il messaggio n. 6499 del 18/4/2013, ne ha illustrato gli aspetti operativi utili ai datori di lavoro.

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