Le detrazioni per i familiari fiscalmente a carico

Pubblicato il



Le detrazioni per i familiari fiscalmente a carico

Le detrazioni fiscali per i familiari a carico sono agevolazioni, quindi sgravi, che i lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, al fine di ottenere il beneficio ogni mese direttamente nella busta paga o nella rata della pensione. Tali benefici sono previsti anche per chi possiede redditi di lavoro autonomo e presenta il modello Redditi PF.

Può capitare che le suddette detrazioni vengano attribuite in misura errata da parte del datore di lavoro o ente pensionistico, oppure queste non vengano richieste dal contribuente, il quale ovviamente non ne ha fruito durante l’anno, in questo caso la correzione o la fruizione, avverrà con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le detrazioni per i carichi fiscali variano in base al reddito e, con riferimento alla dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi), chi presta l’assistenza fiscale, o compila la dichiarazione, dovrà calcolare l’ammontare degli importi effettivamente spettanti, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

 

La richiesta delle detrazioni

La domanda per beneficiare delle detrazioni sui carichi di famiglia deve essere presentata dal lavoratore dipendente al datore di lavoro al momento dell’assunzione, o dal pensionato all’ente pensionistico al momento della domanda di pensione.

La richiesta delle agevolazioni vale anche per gli anni successivi, a meno che non si ripresenti una nuova comunicazione a seguito di variazione dei dati (nuovi nati, figli che si sposano o che percepiscono redditi tali da non poter essere più considerati a carico).

Chi richiede il beneficio dichiara, sotto la propria responsabilità, di avervi diritto, indicando nella domanda le condizioni di spettanza della detrazione, il tipo di familiare e il relativo codice fiscale in corso di validità, e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

 

Nuovo limite di reddito dal 2019

Fino al 2018, si poteva beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, purché questi ultimi rispettassero il requisito di non superare un reddito complessivo di 2.840,51 euro. Dal 2019, sono in vigore due diverse soglie per stabilire se un figlio è a carico o meno, anche a seconda dell'età anagrafica.

In particolare, il reddito per essere considerato a carico viene innalzato dal 1° gennaio 2019 a 4.000 euro solo per i figli di età non superiore a 24 anni.

La novità viene introdotta con il comma 252 e 253 dell’art.1, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), che ha aggiunto un nuovo periodo all’articolo 12, comma 2, del Tuir.

Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età (24 anni), sono fiscalmente a carico in base alle precedenti condizioni di cui all’articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che posseggano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

 

NB! - Ai fini della applicazione del nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, il requisito anagrafico deve sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

 

Familiari a carico e "altri familiari" a carico

Possono essere considerati “familiari a carico” anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione, non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

 

Vengono, invece, considerati “altri familiari” a carico i seguenti familiari, a condizione che convivano con il contribuente, o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

 

NB! - Una novità importante è contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 730, dove è precisato che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

Determinazione del reddito complessivo

Il limite reddituale è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito viene prodotto nel corso del periodo stesso.

Operativamente, per verificare se una persona è a carico o meno, prendendo ad esempio in considerazione il modello 730/2019, il rigo a cui fare riferimento è il 137 del modello 730/3 (reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).

Ai fini della verifica del superamento del requisito del reddito, devono essere computate alcune tipologie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014;
  • il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

Non concorrono invece alla determinazione del reddito complessivo e, quindi, alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro (oppure 4.000,00 euro) i seguenti redditi:

  • redditi esenti (per esempio pensione sociale);
  • redditi assoggettati a tassazione separata (per esempio TFR);
  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Si considerino ad esempio i compensi per attività sportiva dilettantistica (indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi) erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva, che sono considerati redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir.

Per tali somme:

  • i primi euro 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 30.658,28, viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

 

La parte di reddito eccedente euro 30.658,28, deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

 

Il calcolo della detrazione

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

  • 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
  • 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
  • 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

La prima e la terza detrazione sono teoriche, in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

La seconda detrazione spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

 

 

Detrazione per il coniuge

Reddito complessivo fino a 15.000 euro

800 euro – [110 x (Reddito complessivo/15.000)]

Reddito complessivo tra 15.000 euro e 40 mila euro

690 euro

Reddito complessivo tra 40.000 euro e 80 mila euro

690 x [80.000 - (Reddito complessivo/40.000)]

Reddito complessivo oltre 80.000

0 euro

 

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione arriva a:

  • 1.220,00 euro (950 + 270) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.350,00 euro (950 + 400) per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • 1.620,00 euro (950 + 270 + 400) per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

 

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

  • 1.150,00 (950 + 200) euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
  • 1.420,00 (950 + 270 + 200) euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.550,00 (950 + 400 + 200) euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • 1.820,00 (950 + 270 + 400 + 200) euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

 

Le detrazioni previste per i figli a carico, sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

 

Esempio con un figlio

 

 

 

Le detrazioni sono aumentate di 400.00 euro per ogni figlio con disabilità, mentre per ogni figlio minore di tre anni, vi è la maggiorazione di 270,00 euro.

 

Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico.

Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale, dovrà individuare la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

 

La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla stessa.

Anche in questo caso si tratta di una detrazione teorica, in quanto questa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

 

 

Se il suddetto rapporto è pari a 0, minore di 0 o uguale a 1, la detrazione non compete. Negli altri casi, ovvero se il rapporto è maggiore di 0, ma minore di 1, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

 

NB! – Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Nel reddito complessivo è presente anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

 

Ripartizione delle detrazioni

La detrazione per figli a carico, non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori e, se gli stessi non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

I genitori possono comunque decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non sia fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario, oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore ovviamente, non ne può beneficiare. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori, quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • non è legalmente ed effettivamente separato.

Relativamente al primo figlio, si ha diritto alla detrazione prevista per il coniuge a carico, quando l’altro genitore manca, perché deceduto, o non ha riconosciuto il figlio, oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato, o se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato.

 

Indicazione nelle dichiarazioni dei redditi

Nel modello 730/2019 (ma anche nel modello Redditi PF) è presente il prospetto dedicato all’indicazione dei familiari a carico, dove devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni d’imposta per il periodo d’imposta precedente.

Se nel 2018 varia la situazione di un familiare, nel modello 730/2019, si dovrà compilare un rigo per ogni situazione del citato prospetto.

Nella sezione, relativa ai familiari a carico, è presente il rigo relativo al coniuge nel quale si dovranno indicare i corrispondenti dati, la casella “C” (coniuge) da barrare, e lo spazio per indicare il codice fiscale (da indicare anche se lo stesso non è fiscalmente a carico). Si dovrà poi inserire il numero dei mesi a carico.

Nei righi successivi si indicheranno i dati relativi ai figli e agli altri familiari a carico. In particolare, si segnala che il codice fiscale dei figli (anche se residenti all’estero) e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, perché sono attribuite interamente a un altro soggetto, inoltre si indicherà la percentuale di detrazione spettante.

 

NB! - Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (e dal 2019 di 4000.00 euro per i figli fino a 24 anni) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, si ricorda che vanno computate anche le già sopra citate somme, che non sono comprese nel reddito complessivo.

 

Le detrazioni per carichi di famiglia variano dunque in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente, le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, in parte o non spettare.

 

I cittadini extracomunitari, che richiedono le detrazioni per familiari a carico, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

  • documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

 

Affidamento dei figli

In caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, nel modello dichiarativo è presente una specifica casella che va barrata con l’indicazione del genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.

La detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

 

Detrazione per le famiglie numerose

In presenza di almeno quattro figli a carico viene riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. La detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico.

La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo, che non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza, verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

 

Spese sostenute per familiari a carico

Determinati oneri e spese previsti dalla normativa tributaria (ad esempio: spese sanitarie, premi di assicurazione, spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, contributi previdenziali e assistenziali, spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, spese in favore dei figli affetti da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se gli stessi sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

La detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al familiare (figlio) fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.

Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, si dovrà annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

In generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

 

Quadro Normativo

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 16 marzo 2007

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 1 giugno 2012

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2019

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito