Non è antieconomica la vendita sottocosto effettuata dalla società che sta per fallire

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Con la sentenza n. 16695 del 3 luglio 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una società contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato la rettifica Iva notificatagli da parte dell'amministrazione finanziaria per asserito compimento di un'operazione antieconomica in quanto, in situazione prefallimentare, aveva venduto dei beni ad un prezzo inferiore rispetto al costo di acquisto.

La Suprema corte di legittimità, in particolare, ha aderito alle argomentazioni rese dalla difesa della società e sottolineato che vi è una differenza tra il prezzo che si può ricavare da un bene all'interno del circuito di una impresa in attività, e quello dello stesso bene nell'ambito di una vendita fallimentare.

Inoltre – si legge nel testo della decisione - in materia di accertamento dell'Iva, si presume, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Dpr n. 633/1972, l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, solo in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti – nella specie non ravvisabili -, non essendo, per contro, sufficiente l'esistenza di semplici indizi.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Società in crisi, sì al sottocosto - Alberici

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