Nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale

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Nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22153 del 22 settembre 2017, si è occupata di un ricorso, parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, avverso la cartella di pagamento - relativa al recupero di crediti indebitamente compensati, di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti e IVA relativa all'anno 2003 per un importo complessivo di euro 1.809.292,17 - dichiarando non dovuti gli interessi e le sanzioni per il ritardato pagamento a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione e l'assenza di colpa.

Nel caso la suprema Corte ha ritenuto che erroneamente la CTR aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della debitrice società perché:

  1. le difficoltà economiche in cui può versare il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore, individuabile come energia esterna contro cui l'individuo non è in grado di resistere;
  2. i versamenti omessi si riferivano ad obbligazioni di imposta per le quali, presumibilmente, la contribuente già disponeva delle somme dovute all'erario avendole precedentemente addebitate a titolo di rivalsa;
  3. l'accettazione del minore valore dato ad un terreno di proprietà della società in sede di esproprio nel 2003 era dipesa sicuramente dalla volontà della ricorrente;
  4. l'omesso versamento dell'IVA nei confronti dell'Erario era stato determinato dal fatto che la Società contribuente aveva preferito estinguere altre posizioni di debito nei confronti di altri creditori.

Identificare la ragione del mancato pagamento di quanto dovuto in cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della società debitrice, rappresentate dalla temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico è in contrasto con il concetto di forza maggiore, richiamato nell'art. 6 del D.Lgs n. 472/1997, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria.

Per gli Ermellini, la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale:

  • comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Corte di Giustizia causa C/314/06);
  • deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte di Giustizia causa C195/91);
  • si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile al contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.
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