Prorogata al 30 novembre l'adesione per il rientro dei capitali

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Prorogata al 30 novembre l'adesione per il rientro dei capitali

Rivisti i termini della collaborazione volontaria

Con un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 settembre, viene concesso più tempo per l'adesione alla Voluntary Disclosure, ovvero all'accesso della procedura che consente di regolarizzare il rientro dei capitali all'estero, portando al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione delle istanze, al 30 dicembre 2015 l'invio di integrazioni, relazioni ed allegati, e al 31 dicembre 2016 i termini di accertamento per gli anni e gli imponibili oggetto della voluntary. La proroga, che arriva anche a seguito di un numero molto elevato di richieste di adesione, specie negli ultimi giorni prima dell'approvazione del decreto, è stata dettata dall’esigenza di riconoscere maggiore tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri.

Più tempo per l'adesione alla procedura di rientro

Il decreto di proroga (1) (n. 153/2015), pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2015, ridisegna i termini per l'adesione all'intera procedura (2) e modifica il regime dei termini di decadenza per la conclusione della stessa procedura.

Il decreto 153/2015 dispone anche l'inapplicabilità delle sanzioni sull'antiriciclaggio previsti dal Dlgs 231/2007 in riferimento alle violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Le modifiche apportate consentono di soddisfare sia le esigenze di certezza del contribuente (che può perfezionare in tempi ragionevoli la procedura di regolarizzazione), sia quelle di gettito dello Stato.

Anche chi ha già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del decreto, potrà produrre la relativa documentazione entro il 30 dicembre.

In generale, l'apertura di una “finestra temporale” significa che i contribuenti interessati avranno più tempo per la presentazione dell'istanza; naturalmente bisogna prestare attenzione alle cause ostative che, ovviamente, non sono sospese dalla proroga.

Si potrà dunque procedere con relativa calma, nella consapevolezza che al momento di presentazione non vi devono essere condizioni di inammissibilità (controlli fiscali in corso o procedimenti penali avviati sull'ambito applicativo della procedura).

Osserva - Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale - del 14 settembre 2015 - aveva rinviato al 30 ottobre 2015 il termine originariamente concesso per il solo invio della documentazione integrativa, fermo restando l'originario termine di scadenza per l'invio dell'adesione al 30 settembre.

La proroga “ufficiale” cancella quella “tecnica” dell'Agenzia (del sopra citato provvedimento) e sposta tutto al 30 novembre 2015. Inoltre unifica il termine di conclusione delle procedure di rientro dei capitali per tutti gli anni coinvolti, al 31 dicembre 2016.

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(1) Il decreto apporta modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

(2) Si ricorda che la “Voluntary Disclosure” o collaborazione volontaria è un istituto attraverso il quale chi detiene illecitamente capitali all’estero, può provvedere a regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente al fisco del proprio Stato di appartenenza le violazioni commesse in materia di “monitoraggio” fiscale.

La revisione della tempistica: gli effetti

L'articolo 5 quarter (collaborazione volontaria) del decreto 167/1990 prevedeva, prima della modifica effettuata dal decreto, che dovevano intercorrere non meno di 90 giorni tra la data di ricevimento dell’istanza e i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte o per la contestazione delle sanzioni.

Se non venivano definite le violazioni oggetto della procedura entro tale termine, la decadenza che sarebbe scattata il 31 dicembre 2015, sarebbe stata prorogata fino a un massimo di 90 giorni.

Comunque rimanevano fermi i tempi per l'attività accertativa dell'Agenzia per le annualità successive. Con tale normativa l'Agenzia avrebbe probabilmente gestito da subito le annualità scadenti nel 2015, rinviando quelle future entro gli ordinari termini di decadenza.

Siccome la procedura di adesione alla Voluntary Disclosure è perfezionata solo con l’integrale versamento delle somme dovute, con l'assetto originario delle disposizioni potevano essere evidenziate alcune criticità, ovvero:

  • il contribuente sarebbe potuto rimanere nell’incertezza amministrativa e penale per un lungo lasso di tempo;
  • non sarebbe stata assicurata la trattazione unitaria delle istanze di regolarizzazione;
  • in certi casi i capitali avrebbero potuto rischiare il congelamento delle attività di emersione per molti anni.
  • il gettito atteso sarebbe spalmato in più anni, generando pregiudizio anche per l'erario.

Le modifiche apportate al decreto 167/1990 mirano dunque a correggere il verificarsi di tali anomalie, prevedendo in particolare che limitatamente agli imponibili oggetto della procedura di emersione, per assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa della conclusione del procedimento, vengono fissati al 31 dicembre 2016 i termini di decadenza per l'accertamento.

Ricordiamo i nuovi termini:

  • si potrà presentare l’istanza per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria entro il 30 novembre 2015;
  • si potrà sia integrare (3) l’istanza che presentare la documentazione di supporto entro il 30 dicembre 2015.

Inoltre vi è la possibilità (anche chi ha già presentato la richiesta) di effettuare l’eventuale integrazione della richiesta e la presentazione della relazione illustrativa con la relativa documentazione entro il 30 dicembre 2015.

“La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni, possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze, e la data certa per la conclusione dell’intero procedimento, i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016”.

Dalla proroga potranno sicuramente trarne vantaggio i professionisti e gli intermediari finanziari, perché avranno più tempo per effettuare i calcoli degli imponibili e reperire la relativa documentazione.

E' interessante evidenziare che qualche beneficio arriverà anche per i non diretti interessati al rientro dei capitali, in quanto gli ulteriori incassi che deriveranno dalla proroga hanno permesso al Governo di bloccare l’aumento (generalizzato) della benzina che sarebbe dovuto arrivare dal 1° ottobre per effetto della clausola di salvaguardia inserita nell’ultima legge di Stabilità.

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(3) Nella relazione illustrativa al Decreto viene precisato che l’integrazione dell’istanza può essere eventualmente in aumento.

Voluntary Disclosure e antiriciclaggio

La relazione illustrativa al Decreto specifica che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La questione era già stata affrontata e chiarita tempo fa da una circolare del MEF (Circolare 9 gennaio 2015), con la quale veniva specificato che l’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.

Il nuovo decreto tuttavia (art. 2) precisa che si applicano le disposizioni in materia di prevenzione dell'antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58 comma 6 dello stesso decreto, nello specifico per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso conti esteri.

La normativa prevede che l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo per l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, sia vietata.

Le eventuali correzioni

Chi ha già presentato l'istanza, avrà tempo fino al 30 dicembre per eventualmente correggerla e presentare la relazione. Inoltre anche chi ha già presentato l'istanza e la relazione, potrà integrare sia l'una che l'altra.

Con l'unificazione al 31 dicembre 2016 del termine di conclusione della procedura, viene poi scongiurato il rischio di accertamenti parziali notificati anno per anno a seconda della scadenza del periodo di imposta. La proroga fornisce anche il giusto lasso di tempo per analizzare e valutare le singole posizioni nel più ampio spirito di reciproca collaborazione.

L'unificazione del termine proroga di un anno il potere di accertamento in favore dell'Agenzia, che avrà tempo fino al 31 dicembre 2016 per notificare:

  • gli atti relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list;
  • gli atti relativi al 2006 in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list;
  • gli atti relativi al 2009 per violazioni attinenti al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo;
  • gli atti relativi al 2010 per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo.

L'unificazione significa anche l'obbligo per l'Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016.

Coordinamento con il quadro RW di Unico

La proroga al 30 novembre della Voluntary Disclosure va sicuramente coordinata con la scadenza dello scorso 30 settembre (termine per l’invio della dichiarazione di Unico 2015). Nel decreto 153/2015, non è disciplinata nessuna proroga del termine per la presentazione del quadro RW per il periodo di imposta 2014; lo stesso andava presentato il 30 settembre scorso.

I contribuenti possono comunque ancora sistemare la propria dichiarazione dei redditi fino al 29 dicembre 2015, con il pagamento di una sanzione minima, le modalità e gli effetti della regolarizzazione dipendono dal comportamento in Unico 2015.

Chi è coinvolto con la Voluntary Disclosure, potrebbe ad esempio aver commesso degli errori nella compilazione del quadro RW relativamente all'indicazione di investimenti esteri, oppure potrebbe non averli indicati ed avere la necessità di effettuare delle correzioni.

Il quadro RW è un quadro della dichiarazione dei redditi e non una dichiarazione autonoma, e il decreto legge n. 167/1990 prevede la presentazione del suddetto quadro entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, previo il pagamento della sanzione di 258 euro a prescindere dal contenuto.

I contribuenti devono dichiarare nel quadro RW del modello Unico 2015 gli imponibili e le imposte correlati ai patrimoni esteri oggetto di emersione e, visto che il termine di presentazione del modello Unico è già scaduto, questi possono ancora sistemare la propria dichiarazione dei redditi sino al 29 dicembre 2015 e in particolare compilare RW, versando una sanzione minima (4).

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(4) L'articolo 2, comma 7, del decreto 322/98 considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative reddituali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 471/97.

La regolarizzazione della dichiarazione

Un primo caso che potrebbe capitare è quello di una dichiarazione dei redditi presentata nei termini con imposte corrette, ma senza il quadro RW. In questa ipotesi la presentazione dell'integrativa entro il 29 dicembre 2015, consente di presentare la nuova dichiarazione completa del quadro RW non compilato con il pagamento della sanzione fissa di 258 euro.

Un altro caso è quello della dichiarazione presentata nei termini con imposte corrette e quadro RW compilato in modo inesatto. Il contribuente potrebbe avere la necessità di integrare le informazioni sugli investimenti del quadro RW originariamente presentato con Unico. In questo caso non si è in presenza di un quadro RW omesso.

Potrebbe anche accadere che il contribuente abbia presentato la dichiarazione, ma deve effettuare delle correzioni anche relativamente alle imposte. Se la regolarizzazione avviene entro il 29 dicembre 2015, è possibile effettuare il ravvedimento delle sole sanzioni relative all'insufficiente versamento delle imposte non eseguito alla data del saldo (eventualmente con la regolarizzazione anche del quadro RW).

In conclusione se la dichiarazione è stata regolarmente presentata entro il 30 settembre, potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione integrativa, che se presentata entro i 90 giorni permetterà di scontare le sanzioni ridotte con il ravvedimento. Relativamente al monitoraggio fiscale, si dovrà versare la sanzione di 258 euro qualora si proceda alla presentazione per la prima volta entro i 90 giorni, mentre se (entro i 90 giorni) il quadro RW deve essere solo integrato, la sanzione non dovrebbe essere versata. Naturalmente andranno regolarizzati anche eventuali omessi versamenti relativi a IVIE e IVAFE.

La rivisitazione del calendario degli adempimenti: incognita sull'integrativa

Nel passaggio al Senato per la conversione definitiva, la relazione illustrativa ufficiale al Decreto Legge 153/2015 presenta rilevanti novità rispetto alla bozza che era in circolazione dal giorno di approvazione del suddetto decreto, intervenendo nel cuore della norma con l'inserimento di nuove scadenze non previste dal testo di legge.

In pratica è stata inserita una precisazione a commento delle modifiche che sono state apportate all'articolo 5-quarter, comma 2. In particolare viene precisato che la procedura di collaborazione volontaria può essere integrata solo una volta dai contribuenti (sia in aumento che in diminuzione) entro 30 giorni dalla data di presentazione, ed entro lo stesso termine andrà presentata la relazione illustrativa che contiene i documenti e le informazioni rilevanti. Naturalmente tale previsione deve essere coordinata con quanto previsto per le istanze già inviate alla data di approvazione del decreto, per le quali è specificato che è possibile produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Pare che chi intenda presentare una dichiarazione integrativa debba farlo entro i 30 giorni dall'istanza originaria se i termini non sono scaduti (anche se questa è stata presentata entro il 30 settembre), mentre chi invece non ha presentato dichiarazioni integrative, può fruire del termine unico del 30 dicembre per presentare la relazione e la documentazione. Una tale interpretazione potrebbe essere dovuta per contrastare eventuali comportamenti abusivi relativi, ad esempio, per coloro che hanno presentato istanze a ridosso della scadenza per evitare eventuali accertamenti. Tuttavia l'intera impostazione derivante dalla relazione illustrativa al decreto sembra essere in contrasto con il tenore letterale del decreto e, probabilmente, richiederà qualche precisazione in più.

 

Quadro Normativo

- Decreto Legge n.153 del 30.09.2015

- Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007

- Decreto Legge n. 167 del 28.06.1990

 

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